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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26555/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha irrogato, in solido a un istituto di credito e al responsabile della filiale, una sanzione amministrativa per omessa segnalazione all'autorità competente di movimentazioni ritenute sospette su due conti correnti intestati a società clienti, nell'ambito della normativa antiriciclaggio vigente ratione temporis. Il Tribunale aveva ridotto la sanzione dal 10% al 5% dell'importo delle operazioni contestate; la Corte d'appello, invece, ha respinto l'appello principale dei sanzionati e ha accolto l'appello incidentale del Ministero, riportando la sanzione al 10%. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 60, comma 2, d.lgs. 231/2007 per mancata allegazione o produzione del parere della commissione consultiva al provvedimento sanzionatorio; 2) violazione dell'art. 14 l. 689/1981 per tardività della contestazione, notificata oltre novanta giorni dalla conclusione dell'accertamento; 3) violazione della disciplina antiriciclaggio e delle norme penali richiamate, sostenendo che i movimenti bancari erano operazioni commerciali ordinarie e non segnalabili; 4) violazione delle norme sulla determinazione della sanzione e richiesta di applicazione della lex mitior sopravvenuta più favorevole introdotta dalla riforma del 2017. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ha respinto il secondo e il terzo perché infondati, ma ha accolto il quarto motivo, affermando la necessaria applicazione d'ufficio della disciplina più favorevole sopravvenuta in materia antiriciclaggio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ha rigettato il secondo e il terzo motivo e ha dichiarato inammissibile il primo. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo sanzionatorio oggetto del quarto motivo, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione affinché compia il giudizio comparativo tra la disciplina sanzionatoria originaria e quella sopravvenuta più favorevole e ridetermini la sanzione, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 2, d.lgs. n. 231/2007

    "All’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 57 e 58, provvede, con proprio decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, udito il parere della commissione prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114"

    Il parere della commissione consultiva è obbligatorio quale passaggio istruttorio-consultivo, ma non è vincolante e non deve necessariamente essere allegato o richiamato nel provvedimento sanzionatorio, potendo essere assolto mediante motivazione per relationem.

  • art. 14, legge n. 689/1981

    termine di novanta giorni

    In caso di mancata contestazione immediata, il termine per notificare la violazione decorre dal momento in cui l'autorità ha acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili a verificare la sussistenza dell'illecito; la valutazione del momento di accertamento spetta al giudice di merito se motivata in modo congruo.

  • art. 41, d.lgs. n. 231/2007

    L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette presuppone una valutazione obiettiva dell'anomalia delle operazioni e non la prova di un quadro indiziario pieno di riciclaggio.

  • art. 3, l. n. 197/1991

    La normativa antiriciclaggio applicabile ratione temporis mira a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e impone la segnalazione di operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze, inducano a ritenere possibile la provenienza illecita delle somme.

  • art. 3, d.l. n. 143/1991

    La segnalazione deve riguardare l'operazione nella sua globalità, anche considerando le operazioni prodromiche, e si fonda su un giudizio obiettivo di sospetto, non sulla certezza del reato presupposto.

  • artt. 648-bis e 648-ter c.p.

    Sono richiamati quali reati di provenienza illecita rispetto ai quali la normativa antiriciclaggio richiede la segnalazione di operazioni sospette.

  • art. 69, d.lgs. n. 231/2007

    La disposizione, introdotta dalla riforma del 2017, prevede la retroattività della legge successiva più favorevole in materia di sanzioni antiriciclaggio, imponendo l'applicazione d'ufficio del trattamento più mite anche in pendenza di impugnazione.

  • art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231/2007

    Costituisce uno dei possibili parametri del confronto sanzionatorio richiesto dal principio del favor rei in materia antiriciclaggio.

  • art. 58, d.lgs. n. 231/2007

    Costituisce l'altro parametro del confronto sanzionatorio, nella formulazione antecedente e in quella novellata, ai fini dell'applicazione della disciplina più favorevole.

  • art. 11, legge n. 689/1981

    Richiamato unitamente alle norme speciali sulla determinazione della sanzione amministrativa.

Massime di principio

  • In tema di impugnazioni, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nel procedimento sanzionatorio amministrativo, il parere di un organo consultivo previsto dalla legge può essere obbligatorio sul piano procedimentale, ma non necessariamente vincolante; la sua mancata allegazione al provvedimento non comporta di per sé invalidità se la legge non lo prevede espressamente.
  • Ai fini del termine di contestazione previsto dall'art. 14 l. 689/1981, il momento dell'accertamento non coincide con la mera acquisizione materiale del fatto, ma con il momento in cui l'autorità disponga degli elementi necessari per valutarne la rilevanza sanzionatoria.
  • In materia di antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sorge sulla base di un giudizio obiettivo di anomalia dell'operazione, valutata globalmente e alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi disponibili, senza che occorra la prova piena del reato di riciclaggio.
  • Le operazioni bancarie apparentemente neutre possono essere qualificate come sospette quando, considerate nel loro complesso e nei loro collegamenti funzionali ed economici, risultino incongrue rispetto all'attività del cliente o alla capacità economica del soggetto.
  • In materia di sanzioni antiriciclaggio, la legge sopravvenuta più favorevole si applica retroattivamente anche d'ufficio, in deroga al principio generale di irretroattività delle sanzioni amministrative, e il giudice del rinvio deve confrontare la disciplina previgente con quella novellata per applicare il trattamento più mite.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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