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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32762/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2007, un maggior reddito di euro 17.000,00 ritenuto derivante dall'attività professionale del contribuente, sulla base di verifiche bancarie. La C.T.R. aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo l'atto impositivo privo di motivazione autonoma perché fondato per relationem sui rilievi della Guardia di Finanza senza adeguata specificazione dei presupposti di fatto e di diritto; inoltre aveva ritenuto giustificato il versamento residuo di euro 17.000,00, poiché riferito, secondo la decisione di merito, a somme anticipate dal contribuente per la cura e le spese funebri del suocero. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 51 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la motivazione per relationem dell'avviso era legittima, poiché gli elementi richiamati erano già noti o conoscibili al contribuente e comunque oggetto di contraddittorio endoprocedimentale, e che il contribuente non aveva fornito prova analitica idonea a vincere la presunzione bancaria; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché il contribuente non avrebbe prodotto prova documentale delle giustificazioni addotte sui movimenti bancari, limitandosi ad allegazioni; (3) violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 277 e 112 c.p.c., perché nel processo tributario di merito il giudice d'appello non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto, ma avrebbe dovuto riesaminare la pretesa nel merito, eventualmente rideterminandone la misura. Il contribuente, nel controricorso, insisteva anche sulla dedotta nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione e chiedeva l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha ritenuto infondata la tesi della C.T.R. sulla nullità per difetto di autonoma motivazione dell'avviso, affermando che, nel contesto della presunzione bancaria ex art. 32 d.P.R. 600/1973, il richiamo ai rilievi della Guardia di Finanza e ai movimenti bancari conosciuti o conoscibili dal contribuente è sufficiente, soprattutto quando il contribuente abbia potuto difendersi in sede di accertamento con adesione. Ha ribadito che, quando l'accertamento si fonda sui conti correnti, l'onere probatorio dell'Amministrazione è assolto tramite i dati bancari e si sposta sul contribuente, il quale deve offrire prova contraria analitica, riferita a ciascuna singola movimentazione. Per effetto dell'accoglimento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, in diversa composizione, per nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su conti correnti bancari, i versamenti e i prelevamenti sono assistiti da presunzione legale di imputazione a ricavi; il contribuente può vincerla solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ogni singola operazione.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato tra le norme sulla motivazione e validità dell'avviso di accertamento; la Corte esclude che, nel caso concreto, vi fosse un vizio di carenza motivazionale.

  • art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in relazione all'utilizzo delle risultanze bancarie e alla presunzione probatoria in materia di accertamento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; la prova iniziale dell'Ufficio è assolta con i dati bancari, mentre grava sul contribuente l'onere di provare l'estraneità delle movimentazioni a fatti imponibili.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    La motivazione per relationem degli atti tributari è ammissibile se gli atti richiamati sono allegati o il loro contenuto essenziale è riprodotto, oppure se sono già conosciuti o agevolmente conoscibili dal contribuente.

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di giudizio di impugnazione-merito del processo tributario e l'obbligo del giudice di rideterminare eventualmente la pretesa.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai poteri decisori del giudice nel merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Censura di violazione di legge dedotta sul primo e sul terzo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Censura di omesso esame di fatto decisivo dedotta con il secondo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Censura di nullità della sentenza/procedimento dedotta con il terzo motivo.

Massime di principio

  • In materia di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, la motivazione dell'avviso può essere resa per relationem ai rilievi della Guardia di Finanza o ad altri atti presupposti, purché il loro contenuto essenziale sia conoscibile dal contribuente o comunque gli atti siano già noti o agevolmente conoscibili.
  • Quando l'accertamento si fonda sui movimenti bancari, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti correnti; da quel momento grava sul contribuente l'onere di dimostrare, con prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, che le somme non sono riferibili a operazioni imponibili.
  • La prova contraria alla presunzione bancaria non può consistere in giustificazioni generiche o meramente plausibili, ma deve riguardare in modo puntuale ogni singolo versamento o prelevamento contestato.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale e la fase di accertamento con adesione possono rilevare ai fini della conoscibilità degli elementi richiamati nell'atto e della piena esplicazione del diritto di difesa, escludendo il vizio di carenza di motivazione ove il contribuente abbia avuto effettiva possibilità di difendersi sui dati bancari contestati.
  • Se il giudice di merito ritiene superata la presunzione bancaria, deve dar conto in motivazione, con verifica rigorosa, della prova contraria offerta dal contribuente rispetto a ciascuna singola operazione oggetto di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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