Cassazione Civile, Ordinanza n. 20380/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a una centrale geotermica situata nel comune di Monteverdi Marittimo, con cui l'Ufficio Territorio aveva rettificato la rendita catastale elevandola da euro 17.440,00 a euro 260.160,00 con efficacia dal 2012 al 31.12.2015. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello dell'Agenzia, limitatamente ai carriponte, respingendo l'appello incidentale delle società. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 4 e 10 del r.d. n. 652/1939, dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44/2005 e dell'art. 1, comma 244, della l. n. 190/2014, sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione geotermica non potessero essere assimilati alle miniere e dovessero invece essere considerati componenti strutturali e impiantistiche della centrale, rilevanti ai fini della rendita catastale. Le società hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale con tre motivi: i primi due denunciavano la violazione dell'art. 10 della l. n. 843/1942 per l'illegittima valorizzazione di vapordotti, alternatori e trasformatori; il terzo deduceva ultrapetizione per avere la sentenza affrontato la questione dei carriponte; il quarto denunciava violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della CTU e delle deduzioni sulla vetustà e sui costi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo unico: ai fini della rendita catastale, per il periodo anteriore al 1 gennaio 2016, i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori, in quanto componenti essenziali e non separabili della centrale elettrica, devono essere inclusi nella stima catastale. Ha rigettato i motivi del ricorso incidentale: i primi due perché infondati alla luce del principio sopra affermato; il terzo perché inammissibile per carenza di interesse e difetto di specificità; il quarto perché inammissibile, trattandosi in sostanza di richiesta di rivalutazione del merito e non di vera violazione dell'art. 115 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 4 r.d. 13 aprile 1939 n. 652
Richiamato dall'Agenzia come norma violata in tema di accertamento catastale; la Corte non ne offre una lettura autonoma, ma lo considera nel quadro della disciplina previgente alla riforma del 2015.
art. 10 r.d. 13 aprile 1939 n. 652
Richiamato nel motivo principale e nei motivi incidentali; non è interpretato in modo autonomo, ma è utilizzato come norma del sistema catastale previgente.
art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005 n. 44
Per le centrali geotermiche, nella disciplina applicabile ratione temporis, impone di includere nella stima catastale i componenti impiantistici essenziali e non separabili che concorrono alla funzione di produzione di energia.
art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014 n. 190
Richiamato dall'Agenzia per sostenere il valore normativo dei criteri catastali relativi agli impianti; la Corte lo menziona nel quadro ricostruttivo della disciplina applicabile.
art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015 n. 208
È qualificata come norma innovativa, non retroattiva, applicabile solo a decorrere dal 1 gennaio 2016.
art. 1, comma 22, l. 28 dicembre 2015 n. 208
Consente agli intestatari catastali di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, a decorrere dal 1 gennaio 2016.
art. 1, comma 23, l. 28 dicembre 2015 n. 208
Prevede, per le variazioni presentate entro il 15 giugno 2016, effetto dal 1 gennaio 2016; la Corte lo usa per escludere l'aggiornamento d'ufficio dell'amministrazione in assenza di dichiarazione del contribuente.
art. 1, comma 24, l. 28 dicembre 2015 n. 208
Richiamato nella ricostruzione della nuova procedura di aggiornamento catastale e del regime transitorio del 2016.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La Corte afferma l'ammissibilità di più memorie depositate nel termine, purché rispettato il termine di legge.
art. 92 c.p.c.
La duplicazione delle memorie viene valutata come attività superflua ai fini della liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Rileva come parametro del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Rileva per i motivi incidentali di nullità della sentenza per ultrapetizione e per violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre ultrapetizione; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove o il mancato esame della consulenza di parte.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire o impugnare richiede una soccombenza sostanziale e un'utilità concreta dall'accoglimento del gravame.
art. 366 c.p.c.
Il motivo incidentale è censurato per difetto di specificità, non essendo stato indicato e dimostrato che i carriponte fossero stati esclusi dalla rendita nell'atto impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti sul ricorso incidentale.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale delle centrali geotermiche, per il periodo anteriore alla riforma del 2015, devono essere considerati nella stima tutti i componenti impiantistici essenziali e non separabili che concorrono al ciclo produttivo e alla funzione unitaria della centrale, anche se collocati nel sottosuolo o in fasi diverse del processo di generazione.
- La disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 ha natura innovativa e non retroattiva: la sua applicazione opera solo dal 1 gennaio 2016 e, per l'aggiornamento catastale, presuppone la presentazione di un atto di variazione da parte dell'intestatario catastale nei termini previsti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o esercitate al di fuori dei poteri officiosi; non è invece sufficiente lamentare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o la mancata adesione alla consulenza tecnica di parte.
- La consulenza tecnica di parte non ha valore di prova in senso tecnico, ma costituisce allegazione difensiva di carattere tecnico; il giudice di merito non è tenuto a confutarla espressamente quando la decisione si fondi su argomentazioni incompatibili con essa.
- L'interesse ad impugnare richiede un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale accoglimento del gravame; manca interesse quando la censura riguarda un capo della decisione che non arreca un pregiudizio effettivo o che non risulta specificamente collegato al contenuto dell'atto impugnato.
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