Cassazione Penale, Sentenza n. 20355/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza di appello che aveva rideterminato la pena per fatti di natura sessuale commessi nei confronti di una minore con disabilità (riqualificando il primo reato in art. 609‑quater e assolvendo per il secondo). I motivi dedotti in cassazione criticavano: 1) l'omessa notifica del mutamento del capo di imputazione (per notifica presso il domicilio del difensore che aveva rinunciato al mandato); 2) la mancata considerazione dell'incapacità di intendere e volere dell'imputato; 3) l'errore circa la conoscenza dell'età della persona offesa e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero formulati in modo non sufficientemente specifico e che la difesa non avesse affrontato criticamente le ragioni con cui la Corte d'appello aveva respinto le censure. Sul punto della notifica, la Cassazione ha confermato che l'elezione di domicilio presso il difensore rimane efficace anche dopo la rinuncia al mandato, salvo che il difensore dichiari di non accettare più le notifiche o si provi la effettiva rottura del rapporto tale da rendere impossibile la conoscenza dell'atto. In ordine all'incapacità e all'errore sull'età, i giudici hanno ritenuto congrua la valutazione di merito che, dati i rapporti duraturi e le frequentazioni tra le parti, escludeva l'incapacità e l'ignoranza "inevitabile" dell'età. Conseguentemente la decisione di merito è rimasta confermata e al ricorrente sono state addebitate le spese con una somma a favore della Cassa delle ammende pari a €3.000,00.
Norme richiamate
art. 609-bis cod. pen.
Norma base sui delitti contro la libertà sessuale; citata come quadro normativo dei fatti originari contestati.
art. 609-ter, secondo comma, cod. pen.
Prevede l'aggravante per i reati sessuali commessi nei confronti di persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica; utilizzata nella contestazione iniziale.
art. 609-quater cod. pen.
Norma che disciplina i rapporti sessuali con minori di 14 anni; la Corte d'appello ha riqualificato il primo fatto in questo reato ritenendo assente violenza diretta ma rilevante l'età della vittima.
art. 609-sexies cod. pen.
Stabilisce che l'ignoranza dell'età della persona offesa non è scusabile salvo che si tratti di ignoranza inevitabile; la Corte ha richiamato il principio per escludere l'errore inevitabile invocato dalla difesa.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica i vizi della motivazione rilevabili in Cassazione; la Corte ha richiamato l'esigenza di specificità dei motivi ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'addebito delle spese e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; applicato per imporre la somma di €3.000,00.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla partecipazione del Procuratore generale e alla requisitoria; cornice procedurale per le conclusioni del pubblico ministero in Cassazione.
Massime di principio
- Per essere ammesso in Cassazione il ricorso deve essere specifico: ciascun motivo deve indicare chiaramente quale profilo della motivazione si contesta (mancanza, contraddittorietà o illogicità) e non può limitarsi a ripetere genericamente le stesse ragioni già respinte in grado d'appello.
- La notifica presso il domicilio eletto presso il difensore di fiducia conserva efficacia anche se il difensore ha poi rinunciato al mandato, salvo che il difensore abbia dichiarato formalmente di non accettare più le notifiche o che venga provata la concreta impossibilità dell'imputato a venire a conoscenza dell'atto per la rottura del rapporto difensore/assistito.
- L'onere di provare la mancata conoscenza reale di atti processuali grava sulla difesa: non bastano affermazioni generiche sulla condizione psichica dell'imputato, ma occorre allegare e dimostrare fatti specifici che giustifichino l'impossibilità di contatto o conoscenza.
- La presenza di disturbi psichici o di relazioni problematiche non esonera automaticamente dalla responsabilità penale: le perizie e le relazioni cliniche devono essere valutate dai giudici di merito e documentare in modo puntuale l'incapacità di intendere e volere per essere rilevanti in Cassazione.
- L'errore sull'età della vittima è scusabile solo se inevitabile: l'agente deve aver compiuto diligenti accertamenti e essere stato indotto da elementi univoci a credere che la vittima fosse maggiorenne; semplici indizi di maturità fisica o rassicurazioni verbali non sono sufficienti.
- In fase di impugnazione è essenziale confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito: riprodurre le medesime censure senza confutare le motivazioni adottate in secondo grado comporta il rischio di inammissibilità.
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