Cassazione Penale, Ordinanza n. 26962/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato riconosciuto responsabile dal Tribunale di Parma per il reato di cui all'art. 643 c.p., con applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Avverso tale decisione veniva proposto gravame alla Corte di appello di Bologna, poi trasmesso alla Corte di cassazione per l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Il motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 n. 6 c.p., ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata perché non specificava gli elementi di fatto e di diritto idonei a confutare la motivazione di merito; inoltre, l'attenuante non era comunque riconoscibile perché il risarcimento era intervenuto oltre i termini di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, rilevando che il motivo formulato non rispettava il requisito di specificità di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non indicava in modo puntuale gli elementi posti a fondamento della doglianza e non consentiva un effettivo controllo sul decisum della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che l'attenuante del risarcimento del danno non poteva comunque essere riconosciuta, essendo il ristoro intervenuto oltre i termini di legge. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 593, comma 3, c.p.p.
l’inappellabilità della sentenza
la sentenza di primo grado, per la sua natura, non era appellabile; l'atto trasmesso è stato trattato dalla Corte di cassazione come impugnazione soggetta ai relativi requisiti di ammissibilità.
art. 568, comma 5, c.p.p.
consente la trasmissione degli atti alla Corte di legittimità quando l'impugnazione è proposta in forma non corretta rispetto al giudice competente.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
l'impugnazione deve contenere motivi specifici e non generici; la censura priva di puntuali elementi di critica è inammissibile.
art. 62 n. 6 c.p.
l'attenuante del risarcimento del danno è invocabile solo se il risarcimento interviene nei termini richiesti dalla legge; nel caso di specie non ricorreva perché tardivo.
art. 52 d.lgs. 196/03
disposto l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; una critica generica o assertiva è inammissibile.
- L'attenuante del risarcimento del danno non può essere riconosciuta quando il ristoro sia intervenuto oltre il termine previsto dalla legge.
- Quando l'impugnazione è proposta avverso una sentenza non appellabile, il giudice deve verificarne la corretta qualificazione processuale e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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