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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27594/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Tre soggetti, tra cui una società in nome collettivo e due persone fisiche, avevano proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva rigettato il loro appello avverso la decisione di primo grado. La lite nasceva da un avviso di vendita notificato dal concessionario della riscossione in relazione a un credito tributario di euro 883.300,06, fondato su cartelle esattoriali indicate nell’atto. I ricorrenti deducevano: a) omessa pronuncia e difetto di motivazione su alcune domande, denunciando la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992; b) violazione delle norme sulla notificazione degli atti presupposti e delle regole probatorie, lamentando che la documentazione relativa alle notifiche non fosse stata prodotta in originale. L’ente della riscossione, pur non essendosi costituito in appello, si costituiva in cassazione con controricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’inammissibilità dell’appello perché notificato via PEC nel settembre 2016, in un momento in cui, per il processo tributario nella Regione Abruzzo, la disciplina del telematico non era ancora operativa.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale condizionato, ritenendolo ammissibile e fondato perché la notifica dell’appello a mezzo PEC era stata eseguita prima dell’entrata in vigore, per le commissioni tributarie abruzzesi, della disciplina applicativa del processo tributario telematico. Ha quindi qualificato tale notifica come giuridicamente inesistente e insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’appello. Per effetto di ciò, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello e ha assorbito il ricorso principale. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 85 c.p.c.

    la rinuncia al mandato non ha effetti nei confronti della controparte sino alla sostituzione

    la rinuncia del difensore non incide sul contraddittorio verso la controparte fino alla sostituzione del difensore stesso

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per omessa pronuncia e difetto di motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie e sull’omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro del motivo per violazione di legge

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato in relazione alla notificazione degli atti della riscossione e alla prova della notifica

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione alla notificazione degli atti presupposti tributari

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati come norme sulla valutazione della prova e sul regime delle allegazioni probatorie

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato sul potere istruttorio nel processo tributario

  • art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    indica che le notifiche via PEC nel processo tributario sono consentite solo quando sia operativa la disciplina del processo tributario telematico

  • art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013

    richiamato come base attuativa della disciplina del telematico

  • d.m. 4 agosto 2015

    richiamato per l’operatività del processo tributario telematico nelle commissioni abruzzesi

  • art. 2 d.m. 30 giugno 2016

    stabilisce che per le commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Abruzzo la disciplina telematica è divenuta applicabile dal 15 ottobre 2016

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno delle esigenze di celerità ed economia processuale nella trattazione prioritaria della questione più liquida

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione può essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale condizionato che sollevi una questione pregiudiziale di rito, quando la sua decisione renda superfluo l’esame del ricorso principale e sia conforme al principio della ragione più liquida e alla ragionevole durata del processo.
  • Nel processo tributario la notificazione dell’atto di appello a mezzo PEC è valida solo se, al momento della notifica, sia già operativa la disciplina del processo tributario telematico nel relativo ambito territoriale; in difetto, la notificazione è giuridicamente inesistente.
  • La notificazione dell’appello eseguita fuori dai casi consentiti dall’ordinamento non è sanabile e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, con passaggio in giudicato della decisione di merito non validamente appellata.
  • Quando il ricorso incidentale è accolto per inammissibilità dell’appello, il ricorso principale resta assorbito, poiché viene meno la necessità di esaminare i motivi di merito o di rito proposti dai soccombenti in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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