Sentenza n. 2017/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento del Responsabile SUAP prot. n. 0007205 del 2.10.2025, che ha respinto definitivamente l’istanza presentata dalla società ricorrente ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, ai fini della realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) della nota prot. n. 0003603 del 29.5.2025 (solo adesso divenuta eventualmente lesiva); c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche, nonché precedente richiesta di integrazione documentale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato al Comune un’istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per realizzare un’infrastruttura finanziata con fondi PNRR su un’area agricola sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico. Dopo precedenti pronunce che avevano escluso la formazione del silenzio-assenso a causa dell’incompletezza originaria della documentazione, la società aveva trasmesso ulteriori elaborati. Il Comune aveva richiesto altra documentazione, preannunciando l’irricevibilità dell’istanza in caso di mancato deposito, e aveva poi comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il diniego finale era motivato dall’omesso ripristino dello stato dei luoghi, dall’omesso assolvimento dell’imposta di bollo, dalla mancata indicazione dei pareri e della tipologia di conferenza di servizi, dalla carenza della relazione paesaggistica e del fotoinserimento, dalla mancanza del piano quotato e dei profili altimetrici e dall’omesso deposito della documentazione relativa alla gestione dei materiali di risulta. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, sostenendo la formazione del silenzio-assenso e contestando l’integrazione documentale richiesta; violazione dell’art. 44, comma 6, dello stesso decreto, per difetto dei presupposti e dell’istruttoria del diniego; violazione dell’allegato 12-bis, modello A, del d.lgs. n. 259/2003 e invalidità derivata. Il Comune ha eccepito la violazione del giudicato formatosi sulle precedenti decisioni e la sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’individuazione concordata di un diverso sito.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari. L’interesse a ricorrere non è venuto meno perché non risultava che il nuovo sito fosse sostitutivo o compensativo di quello oggetto del giudizio; inoltre, non era stato ancora stipulato il contratto di locazione dell’area comunale. Non sussisteva neppure violazione del giudicato, poiché la questione del silenzio-assenso doveva essere valutata alla luce di una situazione fattuale diversa da quella esaminata nei precedenti giudizi. Nel merito, il primo motivo è stato respinto: in presenza di vincoli paesaggistici e archeologici, il silenzio-assenso speciale previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003 presuppone la regolare convocazione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente ai sensi dell’art. 44, comma 7; la mera trasmissione dell’istanza alle amministrazioni coinvolte non sostituisce tale conferenza. Il secondo motivo è stato respinto perché la ricorrente non si era limitata a omettere la documentazione, ma aveva contestato espressamente la necessità di alcuni documenti, impedendo ulteriori sviluppi istruttori e legittimando la chiusura del procedimento. Il TAR ha ribadito che l’istanza deve essere corredata dalla documentazione necessaria al corretto svolgimento dell’istruttoria. Il diniego è stato ritenuto comunque legittimo perché la ricorrente non aveva provato di avere eseguito il ripristino dello stato dei luoghi imposto dall’ordinanza comunale n. 2/2024; tale carenza era sufficiente a sorreggere il diniego. Il Tribunale ha inoltre rilevato che mancavano effettivamente il piano quotato e i profili altimetrici. Ha invece escluso che l’omesso pagamento dell’imposta di bollo potesse giustificare il rigetto, trattandosi di irregolarità regolarizzabile, e ha ritenuto infondate le ulteriori contestazioni relative all’indicazione dei pareri da acquisire, poiché l’istanza li indicava, nonché alla relazione paesaggistica, risultata corredata dal fotoinserimento. Il ricorso è stato definitivamente respinto. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune euro 3.000,00 oltre accessori; le spese con le amministrazioni statali sono state compensate.
Norme richiamate
art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003
Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali
Il meccanismo speciale di silenzio-assenso presuppone che le amministrazioni coinvolte siano regolarmente invitate alla conferenza di servizi indetta dall’amministrazione procedente; la mera trasmissione dell’istanza non è sufficiente.
art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003
La conferenza di servizi costituisce il procedimento di coordinamento necessario per acquisire i pareri e nulla osta delle amministrazioni coinvolte nell’installazione.
art. 44, comma 5, d.lgs. n. 259/2003
Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento
La comunicazione dell’istanza alle amministrazioni coinvolte da parte del richiedente non sostituisce la conferenza di servizi di competenza dell’amministrazione procedente.
art. 44, comma 3, d.lgs. n. 259/2003
L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1
La documentazione da allegare comprende quanto necessario al corretto espletamento dell’istruttoria amministrativa, anche se non espressamente elencato nella disposizione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il Comune ha utilizzato il preavviso di rigetto per contestare la persistente incompletezza documentale dell’istanza.
art. 31 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione
L’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta di bollo è un’irregolarità regolarizzabile e non costituisce, di per sé, legittimo motivo di rigetto dell’istanza autorizzatoria.
art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 42/2004
La sottoposizione dell’area a vincolo paesaggistico rende necessaria l’acquisizione del nulla osta paesaggistico nell’ambito della conferenza di servizi.
art. 24 Cost.
La sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata rigorosamente per evitare un sostanziale diniego di giustizia.
art. 113 Cost.
La verifica dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere rigorosa, a tutela del diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il silenzio-assenso speciale previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, per le autorizzazioni relative a infrastrutture di comunicazione elettronica, presuppone la regolare convocazione della conferenza di servizi da parte dell’amministrazione procedente quando siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale o dei beni culturali; la mera trasmissione dell’istanza a tali amministrazioni non determina l’avvio né sostituisce la conferenza di servizi.
- L’istanza di autorizzazione per un’infrastruttura di comunicazione elettronica deve contenere la documentazione necessaria al corretto svolgimento dell’istruttoria, anche quando tale documentazione non sia puntualmente elencata dalla disciplina speciale; la sua mancata produzione può impedire la formazione del silenzio-assenso e giustificare la definizione negativa del procedimento.
- Quando il richiedente, a fronte di una richiesta di integrazione documentale, contesta espressamente la necessità dei documenti richiesti e dichiara di non volerli produrre, tale condotta può legittimare l’amministrazione a chiudere il procedimento senza ulteriori sviluppi istruttori.
- L’omesso assolvimento dell’imposta di bollo sull’istanza non giustifica il rigetto dell’autorizzazione quando l’irregolarità sia suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 642/1972.
- L’interesse al ricorso non viene meno per la sola individuazione di un diverso sito destinato a un’infrastruttura analoga, se non è dimostrato che il nuovo intervento sostituisca o compensi quello oggetto del giudizio e permane un’utilità, anche strumentale, derivante dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
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