Sentenza n. 959/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 303/2024, emessa dal Tribunale di Messina Giudice Dott.ssa Valeria Totaro, il 19.02.2024, nel procedimento R.G. n. 2239/2023, non impugnata nei termini di legge e, quindi, ad oggi passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per € 500,00, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il persistente inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Messina n. 303/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva il 19 febbraio 2024. Il titolo giudiziale imponeva l’attribuzione della carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una somma di denaro a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo né dimostrare l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché diretto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell’azione, delle regole sul deposito del ricorso e degli adempimenti previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, in materia di notificazione del titolo all’amministrazione. Nel merito, ha accertato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando che l’amministrazione non aveva contestato l’idoneità del titolo all’esecuzione né provato l’avvenuto adempimento. In applicazione dell’art. 2697 c.c., la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi spettava a chi intendeva avvalersene. Il Ministero è stato quindi ordinato a eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La domanda di astreinte è stata respinta: il Collegio ha ritenuto che il ritardo fosse imputabile all’improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per l’eventuale persistente inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di dirigente del medesimo Ministero e di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 300,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato pronunciate dal giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal codice.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
È stato ritenuto assolto l’onere di notificazione all’amministrazione del titolo giudiziale di cui si chiede l’esecuzione.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione che deduca l’avvenuto adempimento deve dimostrarlo.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento dell’amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89
La regola sull’assenza di compenso per il commissario dirigente dell’amministrazione è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle disciplinate dalla legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati i termini e gli adempimenti processuali previsti dal codice del processo amministrativo e sia stata notificata all’amministrazione la sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di una somma di denaro, l’amministrazione deve provare l’avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo; la mancata contestazione specifica del titolo e l’assenza di prova del pagamento giustificano l’ordine giudiziale di esecuzione.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva decorso inutilmente tale termine.
- La condanna a una somma di denaro per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo sia giustificato, secondo la valutazione del giudice, da circostanze organizzative eccezionali connesse a un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione.
- Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell’amministrazione inadempiente, l’incarico può essere ritenuto compreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e, pertanto, non dar luogo a un compenso ulteriore.
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