Sentenza n. 1875/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Comune all’obbligo di dare integrale esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento del Comune rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Catania che lo aveva condannato sia a eseguire gli interventi indicati nella consulenza tecnica d’ufficio, sia a pagare le spese di consulenza e le spese di giudizio. Il Comune si è costituito rappresentando l’avvenuta approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale e chiedendo la sospensione della procedura esecutiva. Il giudizio è stato sospeso in applicazione dell’art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000. Dopo l’approvazione del piano da parte della Corte dei conti, la ricorrente ha confermato il proprio interesse alla decisione. Il Comune non ha dimostrato di avere adempiuto al giudicato né ha provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione. Il TAR ha quindi applicato il principio dell’art. 2697 c.c., ritenendo provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza e gravante sul Comune l’onere di provare l’inefficacia o il venir meno dell’obbligo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato persistente l’obbligo del Comune di dare integrale esecuzione al giudicato civile. L’obbligo comprende sia l’esecuzione degli interventi di facere indicati nella CTU, sia il pagamento delle somme dovute, incluse le spese di consulenza tecnica d’ufficio, le spese e i diritti successivi alla formazione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e le spese di registrazione. Il Comune è stato onerato di provvedere entro 150 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Catania, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 150 giorni per l’esecuzione sostitutiva su istanza della ricorrente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e contributo unificato, per le spese del giudizio, nonché dei compensi del commissario da liquidarsi separatamente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l’esecuzione del giudicato civile nei confronti del Comune.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 2697 c.c.
Chi allega il fatto costitutivo dell’obbligo deve provarlo; chi eccepisce fatti estintivi, modificativi o impeditivi deve provarli. La ricorrente ha provato il giudicato e il Comune è rimasto inerte quanto alla prova dell’adempimento o del venir meno dell’obbligo.
art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000
le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3
La procedura di riequilibrio finanziario ha giustificato la sospensione temporanea del giudizio esecutivo, ma, una volta approvato il piano, non ha eliminato né fatto venir meno l’obbligo del Comune di eseguire il giudicato.
art. 80 c.p.a.
Richiamato per la ripresa della procedura di esecuzione dopo la definizione della vicenda relativa al piano di riequilibrio finanziario.
art. 71 d.P.R. 115/2002
Il compenso del commissario deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la parte che invoca un giudicato civile deve provare il fatto costitutivo dell’obbligo di esecuzione; spetta invece all’amministrazione che intenda sottrarsi all’adempimento provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, inclusa l’avvenuta esecuzione o l’inefficacia sopravvenuta del titolo.
- L’approvazione o la pendenza di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale può determinare la sospensione temporanea delle procedure esecutive nei confronti dell’ente locale, ma non estingue né rende inefficace l’obbligo di eseguire il giudicato una volta cessata la causa sospensiva.
- L’ottemperanza a una sentenza civile nei confronti di un’amministrazione può comprendere tanto obblighi di facere quanto obblighi di pagamento, incluse le spese di consulenza tecnica, le spese processuali e gli ulteriori oneri necessari alla formazione, registrazione ed esecuzione del titolo nei limiti riconosciuti dal giudicato.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare, per il successivo esercizio sostitutivo su istanza di parte, un commissario ad acta dotato del potere di adottare ogni provvedimento utile all’integrale esecuzione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1421/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 giu 2026Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →