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Sentenza

Sentenza n. 1763/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro n. 606/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, con condanna del Ministero alla corresponsione del beneficio e al pagamento delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie, l’amministrazione sarebbe rimasta inerte, omettendo l’accredito delle somme sulla carta elettronica. Il ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione di inottemperanza, l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. All’udienza camerale il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il TAR ha rilevato che tale dichiarazione non integrava una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., ma manifestava inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha inoltre evidenziato la dubbia tempestività del deposito del ricorso rispetto al termine dimezzato applicabile ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la dichiarazione resa in udienza dal difensore, pur non configurando una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a., dimostrasse in modo inequivoco il venir meno dell’interesse alla coltivazione del giudizio. Il Collegio ha aggiunto che la questione della tempestività del deposito, rispetto al termine dimezzato previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., avrebbe comunque potuto incidere sulla ricevibilità dell’azione. Non sono state liquidate spese, poiché l’amministrazione intimata non si era costituita in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La dichiarazione resa dal difensore in udienza non è stata considerata una rinuncia rituale al ricorso, non risultando rispettate le formalità previste dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il termine per la proposizione o il deposito dell’azione nel rito camerale dell’ottemperanza è soggetto a dimezzamento; la dubbia tempestività del deposito avrebbe potuto rilevare ai fini della ricevibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore che manifesti inequivocabilmente il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio può comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non integri una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 84 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la tempestività del deposito del ricorso deve essere valutata alla luce del termine dimezzato previsto per il rito camerale dall’art. 87, comma 3, c.p.a.; la sua inosservanza può incidere sulla ricevibilità dell’azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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