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Sentenza

Sentenza n. 789/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Minturno n. 58 del 29 novembre 2023, recante l’ordine di demolizione di alcune opere abusive realizzate sul tratto di litorale assegnato in concessione demaniale marittima a scopo turistico-ricreativo al ricorrente.

Giustizia amministrativa202400054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive realizzate su area demaniale marittima in concessione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 58 del 29 novembre 2023, adottata ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, con cui era stata ordinata la demolizione di opere realizzate sull’arenile in concessione. Il primo motivo deduceva eccesso di potere, illogicità manifesta, carenza istruttoria e violazione degli artt. 3 e 6 d.P.R. n. 380/2001, del d.m. 2 marzo 2018 e dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 222/2016, sostenendo che gli interventi avessero natura pertinenziale, temporanea o rientrassero nell’edilizia libera. Le opere consistevano nella chiusura integrale di una terrazza mediante parapetti, pannellature lignee e teli in PVC, con trasformazione in un locale chiuso destinato alla ristorazione, nonché nella realizzazione di tre strutture ombreggianti in legno lamellare, stabilmente ancorate al suolo mediante piastre bullonate su plinti in calcestruzzo e collegate a un impianto di illuminazione. Il secondo motivo deduceva l’omessa considerazione del titolo abilitativo in sanatoria n. 9 del 2008, la violazione del giusto procedimento e dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001, nonché il difetto di motivazione. Il ricorrente sosteneva che la terrazza fosse già stata condonata alla dante causa e che egli non fosse responsabile del successivo mutamento di destinazione e dell’incremento volumetrico.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In primo luogo ha affermato che, quando una medesima ordinanza riguarda una pluralità di opere abusive, la loro legittimità deve essere valutata considerando unitariamente il complessivo impatto edilizio e paesistico, senza scomporre atomisticamente i singoli interventi. Nel caso concreto, la chiusura della terrazza e le strutture ombreggianti presentavano, per numero, dimensioni, materiali, modalità di ancoraggio e funzione, un rilevante impatto edilizio complessivo, sufficiente a giustificare l’ordine demolitorio. Quanto alla pertinenza urbanistica, il Collegio ha rilevato che essa presuppone un’opera accessoria, di modesta entità, priva di autonoma funzionalità e non idonea a generare nuovo volume o ad alterare significativamente il territorio. La chiusura della terrazza, durevolmente incorporata al suolo e destinata alla ristorazione, aveva invece creato una volumetria aggiuntiva e una trasformazione permanente e significativa, rendendo necessario il previo permesso di costruire. Neppure le strutture ombreggianti rientravano nell’edilizia libera: l’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 e il d.m. 2 marzo 2018 riguardano strutture leggere, facilmente amovibili, non stabilmente infisse al suolo e non idonee a creare nuovi volumi o spazi chiusi, mentre quelle realizzate erano strutture pesanti, stabilmente ancorate e collegate all’impianto elettrico. Il carattere precario, inoltre, deve essere valutato secondo un criterio funzionale e non soltanto strutturale: non è sufficiente l’eventuale amovibilità dei materiali quando l’opera soddisfa esigenze non temporanee e produce una trasformazione durevole del territorio. Quanto al secondo motivo, il titolo in sanatoria del 2008 riguardava soltanto la realizzazione di una terrazza e non la sua successiva chiusura né la creazione di un locale permanente destinato alla ristorazione. Tali interventi erano cronologicamente successivi e correttamente imputabili al ricorrente quale responsabile, o almeno utilizzatore, degli abusi su suolo demaniale ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001. Il Comune non si era costituito; per tale ragione il TAR ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35 d.P.R. n. 380/2001

    Consente l’adozione dell’ordine di demolizione per opere abusive realizzate su suolo demaniale e consente di imputare la misura al responsabile dell’abuso o, secondo quanto affermato nella sentenza, almeno all’utilizzatore delle opere abusive.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001

    La nozione di nuova costruzione comprende gli interventi che producono un effettivo e rilevante impatto sul territorio e una significativa trasformazione dello stato dei luoghi, anche mediante modificazioni permanenti del suolo.

  • art. 6, comma 1, lett. b-ter), d.P.R. n. 380/2001

    Rientrano nell’edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici con struttura principale costituita da tende o elementi mobili o regolabili, anche con strutture fisse di sostegno, purché non si traducano nella creazione di strutture pesanti, spazi chiusi o volumetrie stabili.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001

    Rientrano nell’edilizia libera gli elementi di arredo delle aree pertinenziali e le strutture leggere, come gazebo, quando siano prive di stabile ancoraggio e non producano una trasformazione edilizia significativa.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 222/2016

    Costituisce la base normativa del d.m. 2 marzo 2018, recante il glossario non esaustivo delle principali opere realizzabili in edilizia libera.

  • d.m. 2 marzo 2018, voci n. 44 e n. 50

    Includono nell’edilizia libera, rispettivamente, gazebo di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo, nonché tende, tende a pergola, pergotende e coperture leggere di arredo; non comprendono strutture stabilmente ancorate, pesanti o idonee a creare spazi chiusi e nuova volumetria.

Massime di principio

  • Quando una medesima ordinanza di demolizione riguarda una pluralità di opere edilizie realizzate sulla stessa area, la natura e l’impatto dell’abuso devono essere valutati unitariamente, considerando il complesso degli interventi e il loro contestuale effetto sul territorio, senza una scomposizione atomistica dei singoli manufatti.
  • La pertinenza urbanistico-edilizia ricorre soltanto per opere accessorie di modesta entità, prive di autonoma funzione, non generatrici di nuovo volume e non idonee ad alterare significativamente l’assetto del territorio; la mera relazione funzionale con un’opera principale non è sufficiente.
  • La realizzazione di una chiusura stabile di una terrazza, con materiali durevoli, ancoraggio al suolo, autonoma destinazione funzionale e trasformazione in un locale destinato alla ristorazione, costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a previo permesso di costruire.
  • Le opere di edilizia libera consistenti in gazebo, tende o strutture ombreggianti devono conservare caratteristiche di leggerezza, amovibilità e assenza di autonoma funzione e non possono creare nuovi volumi o spazi chiusi stabilmente; l’ancoraggio permanente al suolo e il collegamento stabile agli impianti escludono, in presenza di una trasformazione significativa, il regime di liberalizzazione.
  • La precarietà di un’opera edilizia deve essere accertata secondo un criterio funzionale, rapportato alle esigenze per cui essa è stata realizzata, e non in base alla sola amovibilità o precarietà strutturale dei materiali. Opere destinate a soddisfare esigenze non temporanee e idonee a modificare durevolmente il territorio richiedono il permesso di costruire.
  • La sanatoria relativa alla realizzazione di una terrazza non legittima anche la successiva chiusura della terrazza o la trasformazione della stessa in un locale permanente destinato alla ristorazione; gli interventi successivi, abusivi e imputabili all’attuale utilizzatore, possono essere colpiti dall’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiConcessioni demaniali marittime
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblico
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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