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Sentenza

Sentenza n. 3003/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 34966/2004 del 17 giugno 2004, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, VIII Sezione Civile, nei confronti del Comune di Napoli in materia di rimborso ICI.

Giustizia amministrativa202104660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli che aveva condannato il Comune al pagamento di spese processuali in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore di spese processuali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 34966/2004, passata in giudicato, nella parte in cui il Comune di Napoli era stato condannato a corrispondergli, quale difensore antistatario, la somma di € 504,16 per spese processuali, oltre al 10% ex art. 15 della legge professionale, IVA, CPA e interessi legali dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Comune si è opposto, sostenendo di essersi attivato per il pagamento e di avere richiesto al ricorrente, già nell'ottobre 2022, gli estremi identificativi e bancari necessari alla liquidazione, senza ricevere tempestivo riscontro. All'udienza del 18 febbraio 2026 le parti hanno riferito che tali estremi erano stati comunicati solo qualche mese prima, ma che il pagamento non era ancora stato effettuato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Comune, la formazione del giudicato sulla sentenza azionata e il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché il Comune non ha dimostrato l'adempimento, gli ha ordinato di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la somma di € 504,16, oltre agli accessori liquidati nel titolo giudiziale e agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. È stata accolta la richiesta di nomina preventiva del commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'eventuale ulteriore inottemperanza, compiendo anche gli eventuali atti di modifica del bilancio. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché il mancato pagamento è stato ritenuto in parte riconducibile al comportamento scarsamente collaborativo del ricorrente, che aveva tardato a comunicare gli estremi necessari al pagamento. Il compenso del commissario è stato posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato in € 1.000,00. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale disposizione per dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato e per adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza nei confronti dell'amministrazione costituisce, nel caso esaminato, uno dei presupposti per l'esperimento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di ottenere, in sede di ottemperanza, l'esecuzione della condanna pecuniaria contenuta nel titolo giudiziale, comprensiva degli interessi legali maturati fino al soddisfo.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la penalità di mora quale misura coercitiva per l'inottemperanza; nel caso concreto non è stata applicata perché il mancato adempimento è stato ritenuto in parte collegato alla tardiva collaborazione del creditore.

  • art. 1284, comma 1, c.c.

    Costituisce la base per il riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta, decorrenti dal passaggio in giudicato del titolo fino all'effettivo pagamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria passata in giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione il pagamento della sorte capitale, degli accessori riconosciuti nel titolo e degli interessi legali maturati dal passaggio in giudicato fino al soddisfo, quando sia decorso il termine previsto per l'adempimento e l'amministrazione non abbia provato di avere eseguito la decisione.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quando, accertata l'inottemperanza, il giudice assegna all'amministrazione un ulteriore termine per adempiere e stabilisce che, in caso di persistente inerzia, il commissario provveda in via sostitutiva al pagamento, compiendo tutti gli atti amministrativi e contabili necessari.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando il mancato adempimento del giudicato sia stato agevolato anche dalla condotta scarsamente collaborativa del creditore, che abbia tardivamente comunicato all'amministrazione gli elementi indispensabili per effettuare il pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato; in mancanza di tale prova, il giudice può dichiarare l'obbligo di esecuzione e adottare misure sostitutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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