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Sentenza

Sentenza n. 3829/2026 - Napoli, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502610

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto la ricollocazione stipendiale, le differenze retributive e le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 624/2024, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla ricollocazione nella posizione stipendiale corrispondente alla fascia di anzianità da 21 a 27 anni a decorrere dal 1° maggio 2018, oltre al pagamento di € 6.157,45 per differenze retributive, interessi legali e spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 24 maggio 2024. La ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, senza prospettare specifiche ragioni ostative all’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Collegio ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, precisando che l’astreinte, avente funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’integrale soddisfacimento, se anteriore. Le spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori e contributo unificato se versato, sono state poste a carico del Ministero; il compenso del commissario è stato determinato in € 500,00, anch’esso a carico dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora; nel caso concreto il parametro è stato individuato nell’interesse legale sulla somma dovuta. La penalità ha funzione sollecitatoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il giudicato azionato risulta definitivamente formato e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato inequivoco e di persistente inerzia amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’integrale esecuzione entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, inclusi gli adempimenti contabili e le eventuali modifiche di bilancio funzionali al pagamento di somme dovute dall’Amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha natura sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
  • La nomina del commissario ad acta e la fissazione dell’astreinte sono giustificate dall’inerzia dell’Amministrazione, salvo che questa dimostri valide ragioni ostative all’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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