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Ordinanza

Ordinanza n. 898/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 c.p.a. quanto al ricorso introduttivo: “a) del provvedimento della CCIA di Napoli, non ancora conosciuto e mai comunicato, con il quale è stata disposta la cessazione dell’attività e/o disposta l’inattività della società BABY GARDEN annotato al Registro delle imprese in data sconosciuta; b) del provvedimento prot. n. RI/PRA/2025/52543/800 del 22.5.2023” - (rectius 2025) – “con cui la CCIAA di Napoli ha rigettato la domanda di rettifica dello status di impresa da inattiva a attiva; c) ove e per quanto lesive delle comunicazioni della Camera di Commercio del 14.3.2025, 18.3.2025, 27.3.2025, 4.4.2025; d) di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare espressamente con motivi aggiunti.” quanto alla domanda depositata in data 2 settembre 2025: “dell’illegittimo silenzio diniego serbato sull’istanza di accesso prot. n. 504/is del 4.6.2025 così come perfezionatosi in data 4.7.2025, per l’accertamento del diritto all’accesso della ricorrente nonché per l’emanazione dell’ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell’Ente intimato.”

Giustizia amministrativa202502792

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso alla documentazione presupposta alla dichiarazione di inattività dell’impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente detentore documenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso prot. n. 504/is del 4 giugno 2025, perfezionatosi il 4 luglio 2025, chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione e rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell’art. 116 c.p.a. L’istanza riguardava la documentazione presupposta a un asserito provvedimento della Camera di Commercio con cui sarebbe stata dichiarata l’inattività della società. Nel corso del giudizio, la Camera di Commercio ha dichiarato, nella relazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria, che non esisteva alcun provvedimento di inattivazione, poiché lo stato di inattività conseguiva alla denuncia della stessa società, e ha ribadito di non avere alcun provvedimento da ostendere. La ricorrente, preso atto di tale rappresentazione, si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, pur osservando che appariva singolare l’assenza dei documenti richiesti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda relativa all’accesso. Ha ritenuto decisivo che l’amministrazione, sotto la propria responsabilità, avesse espressamente dichiarato l’inesistenza della documentazione richiesta e l’assenza di qualsiasi provvedimento di inattivazione. Richiamando l’art. 25, comma 2, l. 241/1990, il Collegio ha affermato che l’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato o detiene stabilmente il documento e che, ove l’amministrazione dichiari di non detenere l’atto, non è possibile ordinare l’accesso. L’ordine giudiziale di esibizione può riguardare soltanto documenti esistenti, non quelli mai formati, non più esistenti o non disponibili; diversamente, la statuizione sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data. La conoscenza acquisita dalla ricorrente nel corso del giudizio circa l’inesistenza dei documenti ha determinato il venir meno dell’interesse alla domanda. Le spese della fase relativa all’accesso sono state integralmente compensate per ragioni di equità. Il giudizio concernente gli ulteriori provvedimenti relativi allo stato di inattività dell’impresa era già stato cautelarmente definito quanto alla sospensione e risultava fissato per la discussione di merito in diversa udienza.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, l. 241/1990

    l’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente

    Se l’amministrazione dichiara, assumendosi la responsabilità della veridicità dell’affermazione, di non detenere o che non esista il documento richiesto, non è possibile ordinare l’accesso.

  • art. 116, commi 2 e 4, c.p.a.

    La domanda giudiziale di accesso e l’ordine di esibizione possono avere a oggetto soltanto documenti esistenti e concretamente ostensibili.

Massime di principio

  • L’istanza di accesso documentale deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente; quando l’amministrazione dichiara espressamente, sotto la propria responsabilità, che il documento non esiste o non è nella sua disponibilità, non può essere imposto un ordine di esibizione avente a oggetto tale documento.
  • Nel giudizio di accesso, l’ordine di esibizione del giudice può riguardare esclusivamente documenti esistenti, formati e concretamente disponibili; non può estendersi a documenti mai formati, non più esistenti o non detenuti dall’amministrazione.
  • La dichiarazione dell’amministrazione circa l’inesistenza o la non detenzione dei documenti richiesti impedisce una pronuncia di ostensione, poiché una statuizione riferita a un oggetto inesistente sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data.
  • Se nel corso del giudizio il ricorrente acquisisce conoscenza dell’inesistenza della documentazione richiesta, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione della domanda di accesso, che deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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