Sentenza n. 862/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 3070/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 1816/2024 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 18.11.2024, NOTIFICATA IL 24.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE DELL'IMPORTO DI EURO 639,03
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docente di euro 639,03, oltre agli accessori dovuti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 3070/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di euro 639,03 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto l'ordine di pagamento del capitale e degli interessi legali, esclusivamente per le somme liquidate in suo favore e non per le spese distratte direttamente ai difensori antistatari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato i presupposti processuali dell'ottemperanza: la sentenza era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata via PEC al domicilio reale del Ministero; inoltre, prima della proposizione del ricorso, era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla segnalazione della ricorrente, che dovrà indicare anche il codice fiscale. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso dell'eventuale contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità dell'inottemperanza ministeriale e il possibile aggravio per l'Erario derivante da interessi, penalità di mora e spese processuali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo, anche anticipatamente, misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata può essere prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022
È richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 475 c.p.c., rilevante per l'attestazione di conformità del titolo giudiziale.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Impone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. n. 55/2014
È utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l'inadempimento di un'amministrazione a una sentenza civile passata in giudicato che abbia accertato un credito nei confronti della pubblica amministrazione, purché il titolo sia validamente prodotto e siano rispettati i presupposti processuali applicabili.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro le amministrazioni pubbliche deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale civile.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire automaticamente in caso di inutile decorso del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta può individuare un organo dell'amministrazione inadempiente, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della struttura competente, purché siano assicurati poteri sostitutivi idonei all'integrale esecuzione del giudicato.
- L'inerzia seriale dell'amministrazione nell'esecuzione di giudicati, con conseguente maturazione di interessi, penalità e spese, può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
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