Cassazione Penale, Ordinanza n. 08509/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva rigettato una richiesta di riconoscimento della continuazione tra due sentenze esecutive. La difesa deduceva la violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il provvedimento avesse trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a base delle condotte contestate. In concreto, la prima sentenza riguardava tre episodi di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316-ter c.p., commessi in concorso con altri mediante la spendita della qualità di legale rappresentante di una società, la redazione e l'uso di documentazione falsa e di bilanci falsi per ottenere finanziamenti dal Fondo PMI; la seconda riguardava plurimi episodi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 c.p., per avere falsamente attestato l'esecuzione di interventi edilizi che davano diritto a crediti d'imposta, poi ceduti e monetizzati. La Corte rilevava che le censure erano inammissibili perché attinenti al fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva evidenziato la diversità strutturale dei reati, l'eterogeneità dell'oggetto delle condotte, la distanza temporale di circa tre mesi, la partecipazione a gruppi diversi di concorrenti e l'assenza di un'effettiva unità programmatica, non essendo sufficiente la sola finalità di profitto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla continuazione fossero di merito e manifestamente infondate, perché il Tribunale aveva correttamente escluso l'unicità del disegno criminoso sulla base della radicale eterogeneità tra le due serie di reati, della diversità degli oggetti materiali, del diverso contesto criminoso e del significativo intervallo temporale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La mera finalità di profitto non basta a fondare la continuazione; occorre una reale unità del disegno criminoso, desumibile da elementi oggettivi e soggettivi convergenti.
art. 671 c.p.p.
In sede esecutiva il giudice può riconoscere la continuazione tra reati già giudicati solo se risulta l'unicità del disegno criminoso; la valutazione è sindacabile in cassazione entro limiti di legittimità.
art. 316-ter c.p.
È richiamato come reato oggetto della prima sentenza esecutiva, caratterizzato dall'indebita percezione di erogazioni pubbliche mediante attestazioni o documenti falsi.
art. 640 c.p.
È richiamato come reato oggetto della seconda sentenza esecutiva, distinto dall'art. 316-ter per struttura fattispecie e modalità fraudolente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione non è sufficiente l'identità del movente o dello scopo di profitto, occorrendo invece la prova di un programma criminoso unitario già presente al momento della commissione dei vari reati.
- La continuazione può essere esclusa quando i fatti presentano una significativa eterogeneità oggettiva e soggettiva, coinvolgono concorrenti diversi, riguardano interessi o beni giuridici differenti e sono separati da un apprezzabile intervallo temporale.
- Il giudizio reso dal giudice dell'esecuzione sul riconoscimento della continuazione è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità; non sono ammissibili doglianze che mirino a una nuova valutazione del fatto o degli indici rivelatori del medesimo disegno criminoso.
- La diversità strutturale tra indebita percezione di erogazioni pubbliche e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può costituire elemento sintomatico della mancanza di un unico progetto delittuoso, specie se le condotte sono inserite in contesti fraudolenti differenti.
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