Cassazione Penale, Sentenza n. 47701/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e carenza della motivazione ai sensi degli artt. 6 e 7, comma 1, legge n. 69/2005. La ricorrente lamentava che il mandato di arresto europeo (MAE) non specificava le pene inflitte per ciascun reato e che la consegna era stata ordinata sulla base di una condanna per "guida senza patente" (fattispecie penalmente irrilevante in Italia) anziché per il reato di guida in stato di ebbrezza. In sede di precedente annullamento la Corte aveva disposto che fosse verificato, acquisendo la sentenza rumena, se la pena riferibile al reato di guida in stato di ebbrezza fosse superiore a quattro mesi, requisito necessario per l'esecuzione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto provato, da documenti acquisiti e non contestati, che: con sentenza del 21/11/2019 la Mares era stata condannata complessivamente a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) per guida senza patente e guida in stato di ebbrezza, con 1 anno e 2 mesi riferiti alla guida in stato di ebbrezza; con successiva sentenza del 14/12/2022 era stata condannata a 1 anno e 6 mesi per un ulteriore episodio di guida senza patente e contemporaneamente revocata la sospensione della precedente pena, determinando una pena complessiva da espiare di 3 anni. Il MAE era stato emesso per la pena complessiva di 3 anni relativa a tre contestazioni (due senza patente e una per guida in stato di ebbrezza). Poiché solo il reato di guida in stato di ebbrezza ha i requisiti della doppia incriminazione in Italia, l'esecuzione poteva avvenire solo per la frazione di pena relativa a quel reato (1 anno e 2 mesi), che supera il limite previsto dalla legge (superiore a 4 mesi). Di conseguenza la Corte ha confermato la decisione di consegna limitata al reato di guida in stato di ebbrezza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005, art. 6
Richiama l'obbligo di motivazione e la correttezza della procedura di esecuzione del MAE; la Corte ha ritenuto che la documentazione acquisita e la motivazione della Corte territoriale assolvessero i requisiti richiesti.
legge n. 69 del 2005, art. 7, comma 1
Principio della doppia punibilità: il reato per cui si chiede l'esecuzione del MAE deve corrispondere a una fattispecie penalmente rilevante anche nello Stato richiesto. La Corte ha escluso l'esecuzione rispetto ai reati "guida senza patente" per difetto di rilevanza penale interna e ha ammesso l'esecuzione solo per il reato di guida in stato di ebbrezza.
legge n. 69 del 2005, art. 7, comma 4
Soglia temporale per l'esecuzione: la pena detentiva deve essere superiore a quattro mesi per consentire l'estradizione/ consegna. La Corte ha verificato che la pena relativa al reato di guida in stato di ebbrezza (1 anno e 2 mesi) supera tale soglia.
legge n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
Riferimento procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione sulla consegna; la Corte ha ordinato le comunicazioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Il MAE deve consentire, tramite la documentazione (es. sentenza di condanna), di individuare la pena riferibile a ciascun reato: in mancanza, il giudice nazionale deve acquisire la sentenza straniera o altri elementi utili prima di decidere.
- Va verificata la doppia punibilità: se una fattispecie prevista nello Stato emittente non è penalmente rilevante nello Stato richiesto, quella fattispecie non può essere eseguita tramite MAE.
- Quando le pene sono state conglobate o la sospensione revocata in una successiva pronuncia, rileva la pena risultante dal cumulo/ dalla nuova sentenza; la frazione di pena riferibile al reato estradabile va valutata anche se originariamente inflitta in una sentenza anteriore.
- Perché la consegna abbia luogo è necessario che la pena detentiva riferibile al reato che soddisfa la doppia punibilità superi la soglia prevista dalla normativa nazionale (qui, > 4 mesi).
- Il giudice nazionale può limitare l'esecuzione del MAE alla sola parte di pena e ai soli reati che soddisfano i requisiti di doppia incriminazione e di soglia minima di pena.
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