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Ordinanza

Ordinanza n. 14207/2026 - Roma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202607776

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Verbale della riunione conclusiva della Commissione di Valutazione dell'11 giugno 2026, contenente la graduatoria definitiva dei piani ammessi al finanziamento, nella parte in cui non include il Comune di Fondi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Fondi ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa concessione di misure cautelari, il verbale conclusivo della Commissione di Valutazione pubblicato il 15 giugno 2026, relativo al bando pubblico per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, lamentando la propria mancata inclusione nella graduatoria definitiva dei piani ammessi al finanziamento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente enunciati i singoli vizi di legittimità dedotti, né sono riportati in dettaglio i contenuti delle censure.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario, ai fini della definizione del giudizio cautelare, acquisire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione documentata sulla vicenda controversa, da depositare entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La relazione dovrà prendere posizione sulle deduzioni del ricorso introduttivo e, in particolare, riferire sullo stato della procedura relativa al bando e sugli eventuali atti adottati successivamente al verbale dell'11 giugno 2026 impugnato. Gli atti sono stati rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione della camera di consiglio di prosecuzione.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 146 e seguenti, l. 178/2020

    La disposizione è indicata nel testo quale base normativa del bando per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso; l'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione cautelare, il giudice amministrativo ritenga insufficienti gli elementi disponibili sulla vicenda e sullo stato della procedura, può disporre l'acquisizione di una relazione documentata dall'amministrazione, indicando l'oggetto dell'incombente e il termine per il deposito.
  • In presenza di atti eventualmente sopravvenuti rispetto a quello impugnato, la verifica cautelare può richiedere che l'amministrazione chiarisca documentatamente lo stato della procedura e gli effetti degli atti successivi, prima della fissazione della camera di consiglio di prosecuzione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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