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Sentenza

Sentenza n. 11809/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti del 9 settembre 2025, n. 213, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con nota informativa serie C/2025/5285 del 26 settembre2025 e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2025, recante la “Imposizione, a far data dal 29 marzo 2026, di oneri di servizio pubblico (OSP) sulle rotte Alghero - Roma Fiumicino e vv., Alghero - Milano Linate e vv., Cagliari - Roma Fiumicino e vv., Cagliari - Milano Linate e vv.,Olbia - Roma Fiumicino e vv., Olbia - Milano Linate e vv” (di seguito anche soltanto il “Decreto” o il “DM”) (doc. 1); - del “Bando di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite CAT Sardegna, del servizio aereo di linea Alghero (AHO) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG B8823648A6)”, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 3 ottobre 2025 (doc. 2); - del “Bando di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite CAT Sardegna, del servizio aereo di linea Alghero (AHO) – Milano Linate (LIN) e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG B880E784BE)”, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 3 ottobre 2025 (doc. 3); - del “Bando di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite CAT Sardegna, del servizio aereo di linea Cagliari (CAG) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG B880E7D8DD)”, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 3 ottobre 2025 (doc. 4); - del “Bando di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite CAT Sardegna, del servizio aereo di linea Cagliari (CAG) – Milano Linate (LIN) e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG B880E59B27)”, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 3 ottobre 2025 (doc. 5); - del “Bando di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite CAT Sardegna, del servizio aereo di linea Olbia (OLB) – Roma Fiumicino (FCO) e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG B880E4175A)”, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 3 ottobre 2025 (doc. 6); - del “Bando di gara per la gestione in esclusiva e con compensazione, tramite CAT Sardegna, del servizio aereo di linea Olbia (OLB) – Milano Linate (LIN) e viceversa ai sensi dell’art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008. (CIG B880E35D71)”, pubblicato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 3 ottobre 2025 (doc. 7); - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202514981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte aeree tra la Sardegna e Roma/Milano, nonché i bandi regionali per l'affidamento esclusivo e con compensazione dei relativi servizi aerei

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 9 settembre 2025, n. 213, relativo all'imposizione, a decorrere dal 29 marzo 2026, di oneri di servizio pubblico su sei collegamenti aerei tra gli aeroporti sardi e Roma Fiumicino o Milano Linate, nonché i bandi pubblicati dalla Regione Autonoma della Sardegna per l'affidamento in esclusiva e con compensazione dei servizi sulle singole rotte. Nel corso del giudizio, in data 22 aprile 2026, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, motivato dall'intervenuta aggiudicazione delle gare e dalla conseguente perdita di interesse alla decisione. La rinuncia è stata notificata alle controparti e nessuna parte interessata alla prosecuzione del giudizio vi si è opposta.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a. Ha ritenuto rituale la rinuncia, poiché proveniente dalla parte ricorrente, depositata in giudizio e notificata alle altre parti, le quali non hanno manifestato opposizione. Il giudice ha precisato che la rinuncia al ricorso è ammessa in ogni stato e grado e che l'estinzione consegue quando, oltre alla rituale rinuncia, manchi l'opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in considerazione dell'adesione alla compensazione e dell'assenza di richieste contrarie.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia; se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia è rimessa alla parte ricorrente e deve provenire dalla parte stessa o da un avvocato munito di mandato speciale; deve inoltre essere depositata e portata formalmente a conoscenza delle altre parti. In assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito della rinuncia al ricorso.

  • art. 84, comma 2, c.p.a.

    La regola tendenziale sulle spese è derogabile; nel caso concreto il giudice ha disposto la compensazione integrale in ragione dell'adesione alla compensazione e dell'assenza di richieste contrarie.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado mediante dichiarazione della parte o del difensore munito di mandato speciale, purché l'atto sia depositato e portato formalmente a conoscenza delle altre parti.
  • La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia ritualmente proposta e le parti che abbiano interesse alla prosecuzione non vi si oppongano.
  • La notifica della rinuncia alle controparti soddisfa il requisito della conoscenza formale previsto per l'estinzione, salva l'opposizione rituale delle parti interessate alla prosecuzione.
  • La compensazione delle spese può essere disposta in deroga alla regola tendenziale di cui all'art. 84, comma 2, c.p.a., quando vi sia adesione alla compensazione e non risultino richieste contrarie.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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