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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10107/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 27/06/2023 con cui il Tribunale di Cosenza, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato un'ordinanza emessa in data 23/05/2023 che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra più sentenze di condanna. Musacco aveva chiesto l'estensione della continuazione ad altre sentenze; la richiesta originaria era stata respinta e dichiarata inammissibile dalla Corte di cassazione (16/02/2022). Dopo una nuova istanza e accoglimento in data 23/05/2023 da parte del giudice monocratico, il pubblico ministero impugnò in Cassazione e poi promosse incidente di esecuzione per ottenere la revoca dell'ordinanza. Il ricorrente deduceva che l'incidente di esecuzione non fosse consentito, che il giudice dell'esecuzione non avesse competenza per revocare la propria ordinanza quando esiste il rimedio di ricorso per cassazione, e che l'ordinanza di revoca fosse atto abnorme e idoneo a creare una stasi procedimentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse non previsto dall'ordinamento, emesso da giudice privo di necessaria competenza e con profili di abnormità, poiché l'art. 666, comma 6, c.p.p. stabilisce che le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono impugnabili mediante ricorso per cassazione e non possono essere riesaminate dal medesimo giudice che le ha emesse. Inoltre, la Corte ha osservato che il principio del ne bis in idem, richiamato dal Tribunale in analogia con l'art. 669 c.p.p., può essere applicato solo quando l'intervento del giudice dell'esecuzione costituisca l'unico mezzo possibile per rimuovere la duplicità di provvedimenti; nel caso concreto non sussisteva tale necessità perché era già stato proposto il ricorso per cassazione sul medesimo oggetto. Infine la Corte ha rilevato l'assenza di un contrasto tra provvedimenti definitivi (mancanza del secondo provvedimento definitivo), rendendo inidonea l'applicazione dell'art. 669 c.p.p. alla fattispecie. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 666 cod.proc.pen.

    Stabilisce il ricorso per cassazione contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione; la Corte ricava che le ordinanze del giudice dell'esecuzione non possono essere riesaminate dallo stesso giudice mediante incidente di esecuzione ma vanno impugnate in Cassazione

  • art. 666, comma 6, cod.proc.pen.

    Richiamato esplicitamente per affermare che le ordinanze del giudice dell'esecuzione sono impugnabili mediante ricorso per cassazione e non mediante riesame davanti allo stesso giudice che le ha emesse

  • art. 669 cod.proc.pen.

    Regola l'intervento del giudice dell'esecuzione per stabilire quale tra più provvedimenti debba essere eseguito; la Corte precisa che va applicato solo se esiste una pluralità di provvedimenti definitivi e quando l'intervento del giudice dell'esecuzione sia l'unico strumento possibile per risolvere la duplicazione

  • art. 665 cod.proc.pen.

    Norme sull'incidente di esecuzione; il ricorso ha censurato l'uso dell'incidente di esecuzione per ottenere la revoca di un'ordinanza quando esiste il rimedio di cassazione

  • art. 649 cod.proc.pen.

    Richiamato insieme all'art. 669: deve essere applicato quando vi è una pluralità di provvedimenti definitivi, non quando il provvedimento impugnato è ancora oggetto di impugnazione

  • art. 671 cod.proc.pen.

    Richiamato nel ricorso come parte delle norme di esecuzione; la Corte non ne fa un'applicazione specifica ma lo inserisce nel panorama normativo di riferimento

  • Principio del ne bis in idem (giurisprudenza)

    Può essere applicato in via analogica alle ordinanze del giudice dell'esecuzione solo se l'intervento di quest'ultimo rappresenta l'unico strumento praticabile per eliminare la duplicazione dei provvedimenti; non può essere esteso quando esistono altri rimedi (es. ricorso per cassazione)

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione non può revocare una propria ordinanza quando la normativa prevede il rimedio del ricorso per cassazione: in tali casi l'impugnazione deve essere svolta in Cassazione e non mediante incidente davanti allo stesso giudice
  • L'applicazione del principio del ne bis in idem in sede esecutiva è ammessa solo se l'intervento del giudice dell'esecuzione è l'unico mezzo efficace per rimuovere la duplicazione dei provvedimenti; se esiste già e può essere esperito il ricorso per cassazione, il giudice dell'esecuzione non deve sostituirsi al rimedio dell'impugnazione
  • Per attivare l'art. 669 c.p.p. e simili poteri del giudice dell'esecuzione è necessaria la presenza di più provvedimenti definitivi e confliggenti; la semplice esistenza di un provvedimento impugnato non ancora definitivo non legittima l'intervento per sopprimere l'altro
  • Quando si sospende o si propone un rimedio di impugnazione (es. ricorso per cassazione) è rischioso per l'ordinamento che il medesimo provvedimento venga nel frattempo revocato da un giudice privo di competenza: occorre evitare atti abnormi che possano determinare stasi procedimentale
  • In caso di pluralità di giudicati esecutivi, l'individuazione del provvedimento da applicare deve rispettare il principio del provvedimento più favorevole per l'imputato, non semplicemente l'anteriorità cronologica

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