Sentenza n. 9850/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del visto d'ingresso per motivi di studio n. prot. -OMISSIS- del 20.11.2025, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan), e di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale o conseguente, ancorché incognito e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, - nonché conseguentemente dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad e per la condanna della stessa (i) a provvedere, immediatamente o comunque nel termine di 7 giorni, al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio in favore del ricorrente, o (ii)in subordine, a procedere al riesame, provvedendo nuovamente sull'istanza di visto di ingresso per motivi di studio, immediatamente o comunque nel termine di 7 giorni, senza poter addurre nuovamente profili motivazionali tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico e del rischio migratorio, adottando ogni conseguenziale e opportuno provvedimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23.5.2026: per l’accertamento e la dichiarazione, - dell’illegittimità e dell’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio n. prot-OMISSIS-del 21 maggio 2026, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad (Pakistan), e di ogni atto connesso, presupposto, consequenziale o conseguente, ancorché incognito e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, - nonché conseguentemente dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia di Islamabad e per la condanna della stessa (i) a provvedere, immediatamente o comunque nel termine di 7 giorni, al rilascio del visto di ingresso per motivi di studio in favore del ricorrente, o (ii) in subordine, a procedere al riesame, provvedendo nuovamente sull’istanza di visto di ingresso per motivi di studio, immediatamente o comunque nel termine di 7 giorni, senza poter addurre nuovamente gli stessi profili motivazionali e tali da porre in dubbio la sussistenza del requisito economico e del rischio migratorio, adottando ogni conseguenziale e opportuno provvedimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativi alla richiesta di visto d’ingresso per motivi di studio, da ultimo il provvedimento del 21 maggio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo diniego del visto per motivi di studio del 20 novembre 2025 e, con motivi aggiunti, il successivo diniego adottato all’esito del riesame il 21 maggio 2026. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il rilascio del visto oppure, in subordine, il riesame dell’istanza entro sette giorni, anche mediante nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione aveva fondato i dinieghi su due autonome ragioni: la mancata dimostrazione della serietà dell’intenzione di iscriversi e frequentare il corso universitario indicato, con conseguente prognosi negativa circa il rientro in Pakistan, e l’assenza di adeguata prova dei requisiti economici. Il ricorrente ha contestato tali valutazioni, ma non è riuscito a dimostrare l’illegittimità di nessuna delle ragioni poste a fondamento dei dinieghi.
La decisione
Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto decisivo il carattere plurimotivato dei provvedimenti: è sufficiente che una sola ragione autonoma sia legittima per sorreggere il diniego, ma nel caso concreto entrambe le motivazioni sono risultate non efficacemente contestate. Quanto alla serietà del progetto di studio, il ricorrente, nato nel 1997, aveva concluso gli studi universitari in Pakistan nel 2022 e da allora lavorava come freelancer; tali elementi non dimostravano la continuità del percorso universitario e, insieme ai problemi occupazionali rilevati, non consentivano una prognosi positiva sul rientro in Pakistan. Quanto alla capacità economica, la sorella indicata come sponsor era qualificata come ingegnere freelancer e aveva prodotto un affidavit, ma non era stata fornita documentazione idonea a dimostrarne la capienza reddituale e la provenienza dei fondi. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità dell’istruttoria e del procedimento di riesame.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata; non è norma decisiva per il merito.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità; non incidono sulla decisione di merito.
Massime di principio
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, il provvedimento resiste all’impugnazione se almeno una delle ragioni autonome poste a suo fondamento risulta legittima e non viene efficacemente contestata; nel caso esaminato, il giudice ha comunque ritenuto non dimostrata l’illegittimità di nessuna delle motivazioni dedotte.
- Nel procedimento di rilascio del visto per motivi di studio, l’amministrazione può valutare la serietà e l’effettività del progetto formativo anche attraverso la coerenza del percorso di studi pregresso, la situazione lavorativa e gli elementi disponibili sulla concreta intenzione dello straniero di rientrare nel Paese d’origine.
- La prova della disponibilità economica necessaria per il visto non è adeguatamente fornita dalla sola dichiarazione di sponsorizzazione o dall’affidavit del soggetto sponsor, quando manchi documentazione idonea a dimostrarne la capienza reddituale e la provenienza dei fondi.
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