Cassazione Civile, Ordinanza n. 36392/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un geometra nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il pagamento degli incentivi previsti dall’art. 18 della legge n. 109 del 1994, asseritamente maturati per attività di progettazione e di collaborazione alla direzione lavori svolte in relazione a un cantiere stradale. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che l’attore non avesse allegato in modo specifico quando, come e in che termini avesse svolto l’attività di progettazione, né se fosse stato progettista o aiuto-progettista, né in quale fase progettuale avesse operato; hanno inoltre reputato non idonea a colmare tale deficit l’istanza ex art. 210 c.p.c. per l’acquisizione di documentazione da ANAS e non sufficiente il documento prodotto in appello, ritenuto privo di valore di riconoscimento di debito o comunque non decisivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo formalmente riferito alla violazione degli artt. 17 e 18 l. n. 109/1994, che la corte territoriale avrebbe erroneamente negato la prova dell’attività progettuale, avrebbe trascurato il contenuto confessorio di documenti della società e avrebbe malamente gestito l’istruttoria, anche disponendo una CTU su un tema errato; con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, pur prospettato come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione del materiale istruttorio, quindi fuori dall’ambito dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché deduceva un vizio motivazionale precluso dalla doppia conforme e, comunque, formulato in termini incompatibili con il controllo di legittimità. La società resistente è risultata vittoriosa e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 l. n. 109/1994
richiamato come base normativa della pretesa agli incentivi per attività di progettazione e collaborazione alla direzione lavori; la Corte di merito ne ha escluso l’applicazione per difetto di allegazione e prova dei presupposti fattuali della pretesa
art. 17 l. n. 109/1994
evocato nel primo motivo come norma sostanziale asseritamente violata, ma il ricorso è stato ritenuto in realtà diretto a censurare il giudizio di fatto
art. 210 c.p.c.
norma sull’ordine di esibizione documentale; la Corte ha ritenuto corretta la mancata ammissione dell’istanza, formulata in modo generico e non sorretta da adeguate allegazioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede che la censura investa l’erronea applicazione della norma al fatto accertato, non la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la preclusione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto la disciplina dell’ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare l’accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o la ricostruzione della vicenda storica compiuta dai giudici di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del merito; in presenza di doppia conforme il vizio è ulteriormente precluso, salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Chi rivendica un credito fondato su un’attività tecnica o professionale deve allegare in modo specifico i fatti costitutivi del diritto, non essendo sufficiente una generica evocazione di documenti o di attività svolte; in difetto, è legittimo il rigetto dell’istanza istruttoria che pretende di supplire a tale carenza.
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per colmare un deficit allegatorio della parte istante, ma presuppone una richiesta specifica e una chiara individuazione del materiale documentale rilevante.
- Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito, sicché restano estranei al sindacato di legittimità i motivi che contestano direttamente la sufficienza o l’attendibilità delle prove acquisite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36340/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36342/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36343/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36345/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36347/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36349/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →