Sentenza n. 4672/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sezione prima, 9 maggio 2024, n. 238, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso di un vano tecnico interrato in autorimessa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha appellato la sentenza del TAR Abruzzo che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale. Il diniego era fondato sull’abusività dell’intero manufatto, già accertata nell’ordinanza di demolizione, sulla difformità rispetto ai parametri della disciplina emergenziale comunale che consentiva la realizzazione di manufatti abitativi temporanei, sull’assenza della doppia conformità richiesta per la sanatoria e sulla tardività della domanda rispetto al termine previsto dall’ordinanza di demolizione. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’illegittimità della motivazione della sentenza, sostenendo che il TAR avrebbe fondato la decisione su una precedente sentenza non ancora passata in giudicato. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e l’errata applicazione della deliberazione consiliare n. 58/2009 e degli artt. 34 e 31 d.P.R. 380/2001, sostenendo: che il vano tecnico sarebbe stato necessario per le caratteristiche del terreno e per la realizzazione del manufatto temporaneo; che la comunicazione prevista dalla disciplina emergenziale fosse assimilabile a una SCIA; che fosse possibile separare la parte legittima dell’edificio dal vano interrato abusivo e ottenere la fiscalizzazione o la sanatoria di quest’ultimo; che il termine per ottemperare all’ordinanza di demolizione non fosse applicabile, in ragione della sopravvenuta classificazione urbanistica dell’area; e che sussistesse la doppia conformità, perché il parcheggio interrato sarebbe stato compatibile sia con la precedente zona bianca sia con l’attuale destinazione a verde privato.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza impugnata non si basava esclusivamente sulla precedente pronuncia del TAR; inoltre, tale pronuncia era immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a. e, comunque, l’appello contro di essa era stato successivamente respinto con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, consolidando l’accertamento dell’abusività del manufatto. Il secondo motivo è stato respinto perché nel giudizio relativo all’ordinanza di demolizione era stato definitivamente accertato che il piano interrato, avente altezza di 2,85 metri, eccedeva il limite di 2,5 metri oltre il quale la superficie era qualificata come volume utile e superficie abitabile, determinando il superamento del limite di 95 mq di superficie utile previsto dalla disciplina emergenziale. In quel giudizio era stato inoltre accertato che non erano state dimostrate esigenze costruttive obiettive tali da giustificare il vano ulteriore. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la comunicazione prevista dalla deliberazione consiliare n. 58/2009 per la localizzazione e realizzazione dei manufatti abitativi temporanei non costituiva una SCIA e non determinava la formazione tacita di un titolo abilitativo. Essendo mancato il titolo edilizio per il manufatto nella sua interezza, trovava applicazione l’art. 31 d.P.R. 380/2001, con demolizione dell’intero edificio, senza possibilità di applicare l’art. 34 per limitare la repressione alla sola parte asseritamente abusiva o procedere alla fiscalizzazione. La domanda di sanatoria era stata comunque presentata due anni dopo l’ordinanza di demolizione e oltre un anno dopo il provvedimento commissariale invocato dall’appellante. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, c.p.a.
immediata esecutività propria delle sentenze di primo grado
La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva anche prima del passaggio in giudicato e può quindi rilevare nel procedimento decisionale, ferma restando la successiva verifica in appello.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire in sanatoria richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
art. 34 d.P.R. 380/2001
fiscalizzazione in luogo della demolizione totale
La disciplina degli interventi eseguiti in parziale difformità presuppone l’esistenza di un titolo edilizio e la distinguibilità di una parte legittima e di una parte abusiva; non si applica quando il manufatto è privo di titolo nella sua interezza.
art. 31 d.P.R. 380/2001
termine di novanta giorni
In caso di assenza del titolo edilizio e di abusività dell’intero manufatto, trova applicazione la disciplina della demolizione e dell’acquisizione gratuita, senza possibilità di limitare la repressione alla sola porzione ritenuta abusiva.
art. 23, comma 6, regolamento edilizio comunale
la relativa superficie è da considerare volume utile e quindi superficie abitabile
Un piano interrato di altezza superiore a 2,5 metri è qualificato come volume utile e superficie abitabile ai fini della verifica dei parametri edilizi.
art. 5, comma 4, deliberazione consiliare n. 58/2009
95 mq. di superficie utile
La disciplina emergenziale consentiva manufatti abitativi temporanei entro il limite di 95 mq di superficie utile; il superamento di tale limite comporta difformità rispetto al regime emergenziale.
deliberazione consiliare del Comune dell’Aquila n. 58/2009
comunicazione finalizzata alla realizzazione di manufatti abitativi temporanei
La comunicazione preventiva prevista per la localizzazione e realizzazione dei manufatti temporanei non introduceva una SCIA né un meccanismo di formazione tacita del titolo abilitativo.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva prevista da una disciplina emergenziale comunale per la localizzazione e realizzazione di manufatti abitativi temporanei non è assimilabile alla SCIA quando la relativa disciplina non prevede la formazione tacita di un titolo abilitativo né il correlato regime dei poteri inibitori.
- La fiscalizzazione prevista per gli interventi eseguiti in parziale difformità presuppone l’esistenza di un titolo edilizio e la possibilità di distinguere una porzione legittima da una abusiva; non è applicabile quando l’intero manufatto risulta privo di titolo o abusivo.
- La realizzazione di un piano interrato che, per altezza, costituisce volume utile e superficie abitabile deve essere computata ai fini del rispetto dei limiti di superficie previsti dalla disciplina edilizia, anche se qualificata dal privato come vano tecnico.
- L’accertamento definitivo dell’abusività di un manufatto effettuato nel giudizio promosso contro l’ordinanza di demolizione vincola il successivo giudizio relativo al diniego di sanatoria e impedisce di rimettere in discussione la qualificazione dell’opera.
- La domanda di permesso di costruire in sanatoria non può eludere gli effetti dell’ordinanza di demolizione quando sia presentata dopo la scadenza del termine assegnato per la demolizione e dopo il consolidamento dell’acquisizione dell’area al patrimonio comunale.
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