Cassazione Penale, Sentenza n. 45510/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari commessa il 15 luglio 2020. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione dell'art. 649 c.p.p. per presunto bis in idem, sostenendo che il reato contestato il 15 luglio 2020 è lo stesso già giudicato (e condannato) in relazione al fatto del 17 luglio 2020; (ii) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p. pen. per la negata applicazione delle attenuanti generiche e del vizio parziale di mente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Richiamando la giurisprudenza che qualifica l'evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti, ha ritenuto che la condotta di Russo si sia protratta senza soluzione di continuità tra il 15 e il 17 luglio 2020 e che il fatto relativo al 17 luglio 2020 fosse già stato giudicato con sentenza del Tribunale di Napoli del 23/09/2020. Di conseguenza è stata ravvisata la violazione del divieto di bis in idem sostanziale ex art. 649 c.p.p. e la Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata che quella di primo grado per essere il fatto improcedibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p. L'esame del secondo motivo è risultato assorbito.
Norme richiamate
art. 649 cod. proc. pen.
Invocato come divieto di bis in idem sostanziale: se una condotta continua è già stata giudicata in relazione a un momento successivo della stessa continuità, il processo successivo è improcedibile se non è provato un concreto e stabile rientro che abbia interrotto l'effetto permanente dell'evasione.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti 'speciali' (attenuanti equivalenti). Nel caso la valutazione sulle attenuanti generiche e sul vizio parziale di mente è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo per bis in idem; in generale richiede valutazione motivata degli elementi positivi della difesa.
Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020 (giurisprudenza, Harfachi, Rv.279676)
Giurisprudenza richiamata che qualifica l'evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti: consumazione al momento dell'allontanamento ma persistenza dell'effetto sino al rientro che consenta il ripristino dei controlli; il rientro temporaneo e occasionale non interrompe la continuità.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 convertito con L. n. 176/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; citata nel procedimento ma non influente sulla decisione di merito.
Massime di principio
- Il reato di evasione va interpretato come istantaneo ad 'effetti permanenti': l'allontanamento consuma il reato, che tuttavia permane fino a un rientro che effettivamente ripristini i controlli.
- Per escludere il bis in idem nelle condotte ravvicinate è necessario dimostrare un concreto e stabile rientro dell'evaso nel luogo di esecuzione della misura, idoneo a ripristinare la sottoposizione ai controlli; ritorni temporanei o occasionali non interrompono la continuità.
- Se una precedente sentenza ha già giudicato una condotta riconducibile alla stessa continuità fattuale, il processo successivo è improcedibile ai sensi dell'art. 649 c.p.p.; è utile allegare e documentare la pronuncia antecedente nel ricorso.
- Le questioni riguardanti l'applicazione delle attenuanti (art. 62-bis o generiche) vanno sempre affrontate con motivazione specifica e prova degli elementi positivi; tuttavia, se sussiste un impedimento procedurale (es. bis in idem) l'esame delle attenuanti può risultare assorbito.
- In ipotesi simili, la difesa dovrebbe focalizzarsi su: (a) provare o confutare l'esistenza di un rientro stabile e concretamente verificabile; (b) produrre sentenze pregresse che coprano la stessa continuità fattuale; (c) documentare i fatti di polizia e i controlli per chiarire se vi sia stata o meno interruzione della condotta.
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