Sentenza n. 4799/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 324/25 pubblicata il 2.04.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 324/25, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata il 2 aprile 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e condannato il Ministero a renderla disponibile, o a fornire un beneficio equipollente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 dicembre 2025, ma l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 24 dicembre 2025, il decorso infruttuoso dei 120 giorni e la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza il 9 luglio 2026. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia e riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è previsto per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
Parte ricorrente agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento indicato in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio– Sezione Lavoro ha accertato e dichiarato il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 2020/2021 2021/2022 e 2023/24 e per l’effetto ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa in concreto fruire.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il diritto alla carta docente e imposto all’Amministrazione di renderla fruibile.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
Per l’esecuzione di un titolo giudiziale che comporta obblighi di pagamento nei confronti di un’Amministrazione statale, il ricorso è stato esaminato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può assicurare l’esecuzione utilizzando i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l’istituto del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato che impone all’Amministrazione di attribuire un beneficio non viene eseguita, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e nominare sin dall’origine un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
- Per l’esecuzione dei titoli giudiziali soggetti al termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza è proponibile una volta decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
- In caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e al pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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