Sentenza n. 4922/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - del Decreto del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. Campania - Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "M. D'Azeglio" Prot. n. 0002570 del 24.10.2022, notificato in data 24.10.2022 che, per i motivi indicati in premessa dello stesso provvedimento e sulla base dell'erronea valutazione circa il possesso dei requisiti in capo alla ricorrente, decreta l'esclusione della docente Medici Paola dalla classe di concorso ADMM sostegno nella scuola secondaria di primo grado; - nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento di formazione del Decreto impugnato; e per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inclusa nella graduatoria di merito per le classi di concorso per la quale è stata esclusa, precisamente ADMM.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di esclusione dalla classe di concorso ADMM per il sostegno nella scuola secondaria di primo grado, con domanda di inclusione nella relativa graduatoria di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dell'Ufficio Scolastico per la Campania che ne aveva disposto l'esclusione dalla classe di concorso ADMM, deducendo l'erronea valutazione del possesso dei requisiti e chiedendo l'annullamento dell'atto e l'accertamento del diritto all'inclusione nella graduatoria di merito. Nel corso del giudizio, con atto non notificato depositato l'11 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha ritenuto irrituale la rinuncia, in quanto non notificata, e l'ha qualificata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. In conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito la legittimità del decreto di esclusione né la domanda di inclusione nella graduatoria. Le spese e gli onorari sono stati integralmente compensati tra le parti, in considerazione dei giusti motivi ravvisati dal Collegio e anche dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione del giudizio con una pronuncia di improcedibilità.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale, non notificata, può essere qualificata come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Norma richiamata dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso a verbale della qualificazione giuridica della dichiarazione, ai fini del contraddittorio processuale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Norma richiamata in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti è irrituale e, anziché produrre gli effetti propri della rinuncia formale, può essere qualificata dal giudice come dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame delle censure rivolte contro l'atto impugnato.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, anche in considerazione dell'esito del giudizio e della natura della definizione processuale.
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