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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33516/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di circa 18.000 euro emesso per una fornitura di beni mobili e complementi d'arredo in favore della società creditrice e nei confronti di una società con sede nel Regno Unito. Il decreto era stato notificato all'estero secondo il Regolamento (CE) n. 1393/2007, mediante invio alla sede londinese e con rilascio del certificato di avvenuta notificazione. Ottenuta l'esecutività del decreto in Italia ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e poi avviata l'esecuzione nel Regno Unito, la società debitrice promuoveva in Italia il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto, deducendo di non averne avuto conoscenza, la nullità della notifica e la pretesa manomissione della relata/certificazione di notifica. La società creditrice ricorre per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale che aveva accolto quel ricorso e dichiarato l'inefficacia del decreto, articolando due motivi: con il primo denuncia la violazione degli artt. 644 e 650 c.p.c. e dell'art. 188 disp. att. c.p.c., sostenendo che tale rimedio è esperibile solo in caso di mancata notifica o di notificazione giuridicamente inesistente, non già per nullità della notifica o per difetto di effettiva conoscenza; con il secondo deduce la violazione del Regolamento (CE) n. 1393/2007, affermando che la notifica era stata validamente eseguita secondo la legge dello Stato membro di destinazione e che il giudice italiano non poteva pretendere ulteriori formalità o garanzie di conoscibilità.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, ha cassato l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. proposto dalla società debitrice. Ha quindi ribaltato la decisione del Tribunale di Spoleto, ritenendo che quel rimedio sia utilizzabile solo nei casi eccezionali di mancata notifica o inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo, e non quando si contesti la nullità della notifica o la mancata effettiva conoscenza del decreto. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la notificazione era stata eseguita nel rispetto del Regolamento europeo e delle regole dello Stato membro di destinazione, con certificazione di avvenuta notifica sufficiente ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio. Le spese di lite, di entrambi i gradi, sono state poste a carico della parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo

    È rimedio eccezionale, esperibile solo in caso di inesistenza o radicale mancanza della notificazione del decreto ingiuntivo e di totale inerzia del creditore; non è utilizzabile per vizi di nullità della notifica né per contestare la sola mancata conoscenza effettiva dell'atto.

  • art. 644 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 650 c.p.c. per delimitare l'ambito di operatività del procedimento monitorio e dei rimedi contro i vizi della notificazione.

  • art. 647 c.p.c.

    Indicato come base per la concessione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo una volta acquisita la prova della notificazione.

  • art. 650 c.p.c.

    È il rimedio ordinario per far valere la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo quando essa abbia impedito la tempestiva proposizione dell'opposizione, non già l'art. 188 disp. att. c.p.c.

  • Regolamento (CE) n. 1393/2007

    La notificazione in altro Stato membro va eseguita secondo le formalità dello Stato di destinazione e la prova del perfezionamento è desumibile dal certificato di avvenuta notifica; non occorre il rispetto delle maggiori formalità previste dall'ordinamento italiano se incompatibili con la disciplina europea e con il principio di reciproca fiducia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro di legittimità per la censura di violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 382, secondo comma, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, una volta cassato il provvedimento e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dichiarando l'inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorrente non risulta soccombente e il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.

  • Cass. S.U. n. 11140 del 2015

    Richiamata come precedente che valorizza il principio di reciproca fiducia tra Stati membri e afferma che, per la notificazione a mezzo posta verso un altro Stato membro, non vanno richieste formalità diverse e maggiori rispetto a quelle previste dal Regolamento europeo.

  • Cass. n. 23903 del 2018

    Richiamata per ribadire che l'art. 188 disp. att. c.p.c. non è utilizzabile quando la notificazione sia nulla ma non inesistente.

  • Cass. n. 29716 del 2019

    Richiamata per il principio secondo cui, nella notificazione in altro Stato membro ai sensi del Regolamento n. 1393/2007, per verificare il perfezionamento della notifica sono sufficienti gli elementi informativi del certificato di espletamento delle formalità.

Massime di principio

  • Il procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c. è rimedio straordinario e delimitato: può essere utilizzato solo quando la notificazione del decreto ingiuntivo manchi del tutto o sia giuridicamente inesistente, non quando la notificazione sia semplicemente nulla o si deduca una mancata conoscenza effettiva dell'atto.
  • La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non legittima la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c., ma va fatta valere con gli ordinari rimedi oppositivi, compresa l'opposizione tardiva ove ne ricorrano i presupposti.
  • In materia di notificazioni transfrontaliere nell'Unione europea, la validità del perfezionamento si verifica secondo le formalità dello Stato membro di destinazione, e il certificato previsto dal Regolamento (CE) n. 1393/2007 costituisce prova sufficiente dell'avvenuta notificazione.
  • Il principio di reciproca fiducia tra Stati membri impedisce di pretendere, per la validità della notificazione eseguita all'estero, formalità ulteriori o più gravose rispetto a quelle richieste dalla disciplina europea e dalla legge dello Stato richiesto.
  • Quando la Corte accoglie il ricorso per errore di diritto e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 382, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoNotificazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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