Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 36820/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/03/2025, deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse mal valutato gli elementi di prova e che la condotta non fosse riferibile all'imputato. In particolare, il ricorso e la memoria tendevano a proporre una lettura alternativa dei fatti, contestando il valore attribuito alla testimonianza di una teste che aveva riferito di essere stata incaricata dall'imputato di curare una pratica di risarcimento danni relativa a un sinistro che, secondo l'accusa e i giudici di merito, non era mai avvenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una lettura alternativa degli elementi già apprezzati in modo concorde dai giudici di primo e secondo grado. È stata valorizzata la c.d. doppia conforme di condanna e, in particolare, la pregnanza della testimonianza della teste Ceschi, ritenuta idonea a collegare la condotta illecita all'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso che si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove e a sollecitare una nuova valutazione del merito non sono scrutinabili in cassazione quando la ricostruzione fattuale sia stata già condivisamente affermata nei gradi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una terza valutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Quando vi è una doppia conforme di condanna, la censura che miri a ribaltare l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito è, di regola, inammissibile se non denuncia un vizio effettivamente deducibile in cassazione.
  • La particolare attendibilità attribuita dai giudici di merito a una testimonianza chiave può legittimare la conferma della responsabilità e rende non censurabile in cassazione la sola richiesta di diversa lettura della prova.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.