Cassazione Penale, Ordinanza n. 36820/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 24/03/2025, deducendo un vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. La difesa sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse mal valutato gli elementi di prova e che la condotta non fosse riferibile all'imputato. In particolare, il ricorso e la memoria tendevano a proporre una lettura alternativa dei fatti, contestando il valore attribuito alla testimonianza di una teste che aveva riferito di essere stata incaricata dall'imputato di curare una pratica di risarcimento danni relativa a un sinistro che, secondo l'accusa e i giudici di merito, non era mai avvenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una lettura alternativa degli elementi già apprezzati in modo concorde dai giudici di primo e secondo grado. È stata valorizzata la c.d. doppia conforme di condanna e, in particolare, la pregnanza della testimonianza della teste Ceschi, ritenuta idonea a collegare la condotta illecita all'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
I motivi di ricorso che si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove e a sollecitare una nuova valutazione del merito non sono scrutinabili in cassazione quando la ricostruzione fattuale sia stata già condivisamente affermata nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una terza valutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Quando vi è una doppia conforme di condanna, la censura che miri a ribaltare l'apprezzamento probatorio dei giudici di merito è, di regola, inammissibile se non denuncia un vizio effettivamente deducibile in cassazione.
- La particolare attendibilità attribuita dai giudici di merito a una testimonianza chiave può legittimare la conferma della responsabilità e rende non censurabile in cassazione la sola richiesta di diversa lettura della prova.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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