Ordinanza n. 2048/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore di un numero insufficiente di ore di insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore e studente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente aveva impugnato il provvedimento del dirigente scolastico dell'istituto frequentato dal minore, nonché gli atti con cui il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale avevano assegnato all'istituto un numero insufficiente di insegnanti di sostegno. Nel giudizio originario erano state chieste, oltre all'annullamento degli atti, l'assegnazione di un insegnante di sostegno per nove ore settimanali secondo il rapporto 1/2, il riconoscimento del relativo diritto sino all'approvazione di un diverso Piano Educativo Individualizzato e il risarcimento del danno non patrimoniale. L'ordinanza cautelare originaria aveva accolto la domanda cautelare, ordinando all'amministrazione scolastica di assegnare al minore un insegnante di sostegno per le ore indicate nella documentazione tecnica, e aveva condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare. Con l'istanza successiva, la parte ricorrente ha dedotto un errore materiale consistente nell'omessa distrazione delle spese in favore del difensore, già dichiaratosi antistatario, nonostante la richiesta formulata nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese costituisse un'inesattezza o svista accidentale, riconoscibile dal contenuto degli atti e integrante una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione nel dispositivo. È stato quindi ordinato alla Segreteria di annotare la correzione ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a. Il dispositivo dell'ordinanza cautelare originaria deve intendersi modificato inserendo, dopo la liquidazione di 500 euro per le spese della fase cautelare, le parole: "con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario". La pronuncia non modifica l'accoglimento della domanda cautelare né l'importo delle spese liquidate, ma corregge esclusivamente la modalità di attribuzione delle stesse.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Consente la correzione degli errori materiali presenti nei provvedimenti giurisdizionali quando si tratti di inesattezze o sviste accidentali, riconoscibili dal contesto dell'atto e non incidenti sulla volontà decisoria del giudice.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
La correzione viene eseguita mediante le annotazioni della Segreteria sul provvedimento originale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Richiamato quale base normativa per l'omissione o oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Il testo non riporta una citazione letterale della disposizione.
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- È suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'omissione nel dispositivo della distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando tale richiesta risulti dagli atti e l'omissione costituisca una svista accidentale riconoscibile dal contesto del provvedimento.
- La correzione dell'errore materiale non può alterare la decisione sostanziale adottata né l'importo delle spese liquidate, ma deve limitarsi a rendere il dispositivo conforme alla volontà decisoria già espressa.
- L'accoglimento dell'istanza di correzione dell'errore materiale relativo alle spese si attua mediante annotazione della correzione da parte della Segreteria sul provvedimento originario, ai sensi dell'art. 86, comma 3, c.p.a.
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