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Ordinanza

Ordinanza n. 1108/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, I) con il ricorso introduttivo: del verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi, redatto in data 26.10.2025 dalla Legione Carabinieri Campania – Gruppo di Napoli, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del T.U.L.P.S., notificato in pari data al ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello odiernamente impugnato. II) con i motivi aggiunti: - del decreto prot. n. -OMISSIS- recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, nonché di ogni atto antecedente già impugnato con il ricorso introduttivo, connesso e consequenziale; - e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente a detenere le armi, munizioni e titoli di polizia, con condanna dell’amministrazione a disporne l’immediata restituzione.

Giustizia amministrativa202505934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi e successivo divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, il verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi adottato ai sensi dell'art. 39, comma 2, T.U.L.P.S., e, con motivi aggiunti, il successivo decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla detenzione e la restituzione dei beni. La domanda cautelare relativa al verbale introduttivo era già stata rigettata. A sostegno dei motivi aggiunti, il ricorrente ha contestato, per quanto emerge dall'ordinanza, la sussistenza dei presupposti del divieto e il difetto di motivazione, anche con riferimento alle controdeduzioni rese dopo la comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre rappresentato che lo stato di alterazione emotiva e l'episodio di lite erano stati determinati da circostanze personali e familiari e ha fatto valere l'inerenza delle armi alla propria attività lavorativa di guardia particolare giurata.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti per carenza di fumus boni iuris. In via prima facie, ha ritenuto che l'episodio di lite, verificatosi in un presidio ospedaliero, e lo stato di alterazione emotiva ammesso dallo stesso ricorrente costituiscano elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità nell'uso delle armi, nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'autorità di pubblica sicurezza. Il giudice ha ritenuto legittimo il bilanciamento compiuto dall'amministrazione tra l'interesse lavorativo del ricorrente, quale guardia particolare giurata, e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, considerate prevalenti. È stato escluso il difetto di motivazione: l'amministrazione aveva tenuto conto delle controdeduzioni dell'interessato e non era tenuta a confutarle dettagliatamente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Costituisce la base normativa del ritiro cautelare di armi, munizioni e titoli autorizzativi.

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    È richiamato quale fondamento del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal giudice.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In materia di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del detentore; un episodio di lite accompagnato da uno stato di alterazione emotiva può costituire, anche se riferito a circostanze personali contingenti, elemento prima facie sufficiente a sostenere un giudizio cautelativo di inaffidabilità.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse del titolare delle armi al loro impiego lavorativo e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, queste ultime possono prevalere quando i fatti accertati denotino una propensione all'uso della forza incompatibile con il corretto uso delle armi.
  • Non sussiste difetto di motivazione quando l'amministrazione abbia preso in considerazione le controdeduzioni dell'interessato, senza essere obbligata a una dettagliata confutazione analitica di ogni argomento difensivo.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleTutela cautelare

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