Sentenza n. 12306/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036782, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 - INSEGNAMENTO SCUOLA INFANZIA, EE00 - INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA, - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, mai ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante svizzero per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, con contestata mancata ostensione delle informazioni acquisite dalle autorità svizzere
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito presso l'I.S.F.O.A., ente formativo privato istituito secondo il diritto svizzero, per le classi di concorso relative all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Il Ministero ha respinto l'istanza ritenendo che l'ente non figurasse tra le università accreditate dalle autorità svizzere, non fosse autorizzato a rilasciare titoli abilitanti e non appartenesse al sistema universitario svizzero. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007 e dell'art. 10-bis l. 241/1990; travisamento del diritto svizzero e violazione dell'Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone; violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di equivalenza funzionale; violazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria, anche con riguardo alla triangolazione formativa e alla necessità di una comparazione sostanziale del percorso; violazione dei principi di libera circolazione, libertà di stabilimento, proporzionalità, ragionevolezza, fiducia reciproca e non discriminazione; mancata valutazione di misure compensative; erronea interpretazione degli artt. 3, 11 e 14 della direttiva 2005/36/CE; violazione della legge 106/2024 e del Manuale EAR. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha ritenuto legittimo il diniego poiché, ai fini del riconoscimento di un titolo estero, non è sufficiente che l'ente sia autorizzato a operare nello Stato d'origine o appartenga al suo generico spazio formativo: occorre che sia riconosciuto o accreditato come parte del sistema nazionale di istruzione superiore. La Convenzione di Lisbona richiede infatti che l'istituto sia riconosciuto dall'autorità competente come appartenente al sistema di insegnamento superiore dello Stato d'origine; il Manuale EAR impone di verificare lo status dell'istituzione e l'esistenza di un riconoscimento o accreditamento completo. L'I.S.F.O.A. non risultava riconosciuto né accreditato nel sistema universitario svizzero, sicché il relativo titolo non rientrava nell'ambito della Convenzione di Lisbona, dell'Accordo italo-svizzero sul reciproco riconoscimento dei titoli né nelle nozioni di "titolo di formazione" o "attestato di competenza" previste dalla direttiva 2005/36/CE, mancando il rilascio da parte di un'autorità competente dello Stato d'origine. Il giudice ha escluso che gli artt. 45 e 49 TFUE imponessero il riconoscimento o la valutazione comparativa del titolo, sia perché la Svizzera non è Stato membro dell'Unione, sia perché non era stata dimostrata la natura regolamentata della professione docente in Svizzera e, comunque, il titolo non aveva valore ufficiale nel Paese d'origine. Le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire a un titolo un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d'origine. È stata inoltre ritenuta sufficiente l'istruttoria ministeriale, comprensiva delle informazioni provenienti dalle autorità svizzere, e coerente la motivazione relativa all'assenza di garanzie statali sulla qualità della formazione. La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata considerata non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, poiché il provvedimento aveva carattere vincolato e l'apporto procedimentale del privato non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dell'illiceità, del danno e del nesso causale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2005/36/CE
Il riconoscimento presuppone un titolo di formazione o un attestato di competenza rilasciato da un'autorità competente dello Stato d'origine; il titolo non ufficiale e non riconosciuto nello Stato d'origine non rientra nel relativo ambito applicativo.
artt. 3, 11 e 12 Direttiva 2005/36/CE
Le nozioni di titolo di formazione, attestato di competenza e titoli assimilati richiedono il collegamento con un'autorità competente e con il sistema formativo ufficiale dello Stato d'origine.
art. 14 Direttiva 2005/36/CE
Le misure compensative presuppongono che sussistano i requisiti per l'applicazione del sistema di riconoscimento; non operano quando il titolo non è ufficiale né riconosciuto nello Stato d'origine.
artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007
Le garanzie e il procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali non si applicano a un titolo privo dei presupposti sostanziali di ufficialità e riconoscimento nello Stato d'origine.
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l'annullabilità quando il provvedimento è vincolato e l'apporto partecipativo non avrebbe potuto modificarne l'esito.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Le violazioni procedimentali, inclusa l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto, sono non invalidanti se l'amministrazione dimostra che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici, 11 aprile 1997
È riconoscibile il titolo rilasciato da un istituto che non solo sia autorizzato a operare, ma sia riconosciuto o accreditato come parte integrante del sistema di istruzione superiore dello Stato d'origine.
art. 1 dell'Accordo italo-svizzero del 7 dicembre 2000 sul reciproco riconoscimento dei corsi e titoli di studio
Sono ammessi al riconoscimento in base al presente esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al primo capoverso a seguito di corsi regolari ordinari.
L'accordo limita il reciproco riconoscimento ai titoli rilasciati da istituzioni universitarie accreditate e inserite negli elenchi previsti dall'accordo, a seguito di corsi regolari ordinari.
artt. 45 e 49 TFUE
Le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di riconoscere o valutare un titolo che non sia rilasciato o riconosciuto nello Stato d'origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato.
art. 9 dell'Accordo UE-Svizzera del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone
Non consente di superare il requisito preliminare dell'ufficialità e del riconoscimento del titolo nel sistema formativo dello Stato d'origine.
artt. 2 e 3 l. 148/2002
La ratifica della Convenzione di Lisbona non estende il riconoscimento ai titoli rilasciati da istituzioni non riconosciute o accreditate nel sistema nazionale dello Stato d'origine.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di istruzione superiore estero, non è sufficiente che l'istituzione rilasciante sia autorizzata a operare o appartenga al generico spazio formativo dello Stato d'origine: essa deve essere riconosciuta o accreditata dall'autorità competente come parte del sistema ufficiale di istruzione superiore di tale Stato.
- La Convenzione di Lisbona e gli accordi internazionali sul riconoscimento dei titoli non impongono l'equipollenza di titoli rilasciati da istituzioni non riconosciute o non accreditate nello Stato d'origine, poiché manca la garanzia istituzionale sulla qualità e sull'ufficialità della formazione.
- Le disposizioni europee sulla libera circolazione e sul riconoscimento delle qualifiche professionali non impongono allo Stato ospitante di attribuire valore a un titolo che non sia ufficialmente rilasciato o riconosciuto nello Stato d'origine, né di conferirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato.
- La comparazione sostanziale del percorso formativo e l'eventuale imposizione di misure compensative presuppongono che il titolo rientri preliminarmente nel sistema ufficiale di riconoscimento; non sono dovute quando il titolo è estraneo al sistema formativo riconosciuto dello Stato d'origine.
- La mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 non invalida il provvedimento vincolato quando, accertata l'assenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento, l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto determinare un esito diverso.
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