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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento Dell’autorizzazione unica n. 49 del 27.01.2026 ai sensi dell'art. 15 D.L. 124/ 2023, con la quale è stata annullata l'Autorizzazione Unica n. 407 del 30.09.2025 e rilascia nuova autorizzazione, priva della condizione apposta nel parere reso dal Comune di Messina, relativamente all'istanza per la realizzazione di una “residenza universitaria con 1080 posti letto di ultima generazione con moderni servizi per gli studenti per lo studio ed il tempo libero, in territorio del Comune di Messina, avanzata dalla società ZANKLON CAPITAL S.R.L. ID Pratica: 13053240969-28012025-1724; Del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 22.01.2026, prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/ME 0006429/26-01- 2026; della proposta di annullamento in autotutela dell’Autorizzazione n. 407/2025 ed emissione di una nuova Autorizzazione Unica, formulata dal RUP; nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi.

Giustizia amministrativa202600580

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione unica n. 49 del 27 gennaio 2026, verbale della conferenza di servizi del 22 gennaio 2026 e proposta di annullamento in autotutela dell'Autorizzazione unica n. 407 del 30 settembre 2025, relativi alla realizzazione di una residenza universitaria nel Comune di Messina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune di Messina ha impugnato l'autorizzazione unica n. 49 del 27 gennaio 2026, con la quale è stata annullata la precedente autorizzazione unica n. 407 del 30 settembre 2025 ed è stata rilasciata una nuova autorizzazione priva della condizione apposta nel parere comunale, nonché il verbale della conferenza di servizi e la proposta del RUP. L'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma esamina unicamente la necessità di acquisire dalle amministrazioni resistenti il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dell'atto, quelli richiamati e ogni ulteriore documento utile alla decisione.

La decisione

Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni indicate come resistenti di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli in esso citati e quelli utili al giudizio, in vista dell'udienza di merito fissata al 25 giugno 2026. Il Collegio ha precisato che la nozione di documenti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L'ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento e non contiene una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.

    L'amministrazione resistente deve depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione entro il termine per la costituzione in giudizio.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti di cui al comma 2.

    In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione della documentazione necessaria o utile al giudizio.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l'eventuale applicabilità della regola sui vizi formali e procedimentali non invalidanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, l'amministrazione resistente deve depositare, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso, quelli richiamati e ogni documento utile alla decisione.
  • Se l'amministrazione non adempie all'obbligo di deposito documentale, il presidente, il magistrato delegato o il collegio può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
  • La nozione di documenti “utili al giudizio” comprende ogni atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari a verificare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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