Ordinanza n. 123/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento Dell’autorizzazione unica n. 49 del 27.01.2026 ai sensi dell'art. 15 D.L. 124/ 2023, con la quale è stata annullata l'Autorizzazione Unica n. 407 del 30.09.2025 e rilascia nuova autorizzazione, priva della condizione apposta nel parere reso dal Comune di Messina, relativamente all'istanza per la realizzazione di una “residenza universitaria con 1080 posti letto di ultima generazione con moderni servizi per gli studenti per lo studio ed il tempo libero, in territorio del Comune di Messina, avanzata dalla società ZANKLON CAPITAL S.R.L. ID Pratica: 13053240969-28012025-1724; Del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 22.01.2026, prot. n. ZES_MEZZOGIORNO/ME 0006429/26-01- 2026; della proposta di annullamento in autotutela dell’Autorizzazione n. 407/2025 ed emissione di una nuova Autorizzazione Unica, formulata dal RUP; nonché di tutti gli atti presupposti e/o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica n. 49 del 27 gennaio 2026, verbale della conferenza di servizi del 22 gennaio 2026 e proposta di annullamento in autotutela dell'Autorizzazione unica n. 407 del 30 settembre 2025, relativi alla realizzazione di una residenza universitaria nel Comune di Messina
Esito
La controversia
Il Comune di Messina ha impugnato l'autorizzazione unica n. 49 del 27 gennaio 2026, con la quale è stata annullata la precedente autorizzazione unica n. 407 del 30 settembre 2025 ed è stata rilasciata una nuova autorizzazione priva della condizione apposta nel parere comunale, nonché il verbale della conferenza di servizi e la proposta del RUP. L'ordinanza non riporta i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma esamina unicamente la necessità di acquisire dalle amministrazioni resistenti il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dell'atto, quelli richiamati e ogni ulteriore documento utile alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alle amministrazioni indicate come resistenti di depositare entro il termine di legge il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti sui quali esso si fonda, quelli in esso citati e quelli utili al giudizio, in vista dell'udienza di merito fissata al 25 giugno 2026. Il Collegio ha precisato che la nozione di documenti “utili al giudizio” comprende qualsiasi atto potenzialmente incidente sulla decisione, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. L'ordinanza non decide il merito della domanda di annullamento e non contiene una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
L’Amministrazione [deve] depositare entro il termine fissato per la costituzione in giudizio l’eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’Amministrazione ritiene utili al giudizio.
L'amministrazione resistente deve depositare il provvedimento impugnato e la documentazione rilevante per la decisione entro il termine per la costituzione in giudizio.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Ove l’Amministrazione non provveda, il presidente, un magistrato da lui delegato oppure il collegio ordina l’esibizione degli atti e dei documenti di cui al comma 2.
In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'esibizione della documentazione necessaria o utile al giudizio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La documentazione utile al giudizio comprende anche gli atti rilevanti per valutare l'eventuale applicabilità della regola sui vizi formali e procedimentali non invalidanti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, l'amministrazione resistente deve depositare, entro il termine per la costituzione, il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso, quelli richiamati e ogni documento utile alla decisione.
- Se l'amministrazione non adempie all'obbligo di deposito documentale, il presidente, il magistrato delegato o il collegio può ordinare l'esibizione degli atti ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a.
- La nozione di documenti “utili al giudizio” comprende ogni atto potenzialmente incidente sulla decisione della controversia, inclusi quelli necessari a verificare l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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