Cassazione Penale, Sentenza n. 18719/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 23 del dl. 149/2020 per la tardiva trasmissione delle conclusioni della Procura Generale (memoria notificata al difensore il 23/10/2024, cinque giorni prima dell'udienza del 28/10/2024, in contrasto con il termine di 15 giorni previsto dall'art. 598-bis c.p.p.); (2) vizio di motivazione e erronea valutazione della prova: la Corte territoriale avrebbe fondato la condanna prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa (Angelo Rotondi) e di altri testi non attendibili, trascurando le indagini difensive svolte ai sensi dell'art. 327-bis c.p.p. e gli elementi favorevoli all'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica: la tardiva trasmissione delle conclusioni, pur costituendo irregolarità procedurale, non è stata dimostrata come causa di un concreto pregiudizio per la difesa (la difesa aveva depositato memoria prima dell'udienza e non ha specificato l'incidenza delle conclusioni tardive sull'esito). Sul secondo motivo ha escluso il sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti e delle prove (motivo esclusivamente in fatto e aspecifico): la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la valutazione della credibilità della persona offesa e la congruità del compendio probatorio, senza manifesti vizi logico-giuridici. Conseguenze: confermata la condanna di merito (pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 2.000,00 per rapina, già confermata in appello), dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a titolo di ammenda/versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 dl. 149/2020
Disciplina la tempistica per la trasmissione delle conclusioni. La Corte ha ritenuto che la mera tardività non sia sufficiente a invalidare il giudizio se non è dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa, soprattutto in caso di giudizio cartolare.
art. 598-bis cod. proc. pen.
Fissa il termine (quindici giorni) per la trasmissione delle conclusioni del Procuratore Generale. La Corte ha osservato che il mancato rispetto del termine richiede che la parte dimostri l'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive sull'esito del giudizio.
art. 327-bis cod. proc. pen.
Regola le indagini difensive. Il ricorrente lamentava che le risultanze difensive non sarebbero state adeguatamente valutate; la Corte ha ritenuto però che la motivazione della Corte territoriale abbia comunque considerato il complesso probatorio e che la censura era, in ogni caso, una rivalutazione in fatto non ammissibile in cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze di inammissibilità del ricorso, compreso il pagamento delle spese e, in presenza di colpa, l'ammenda. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a euro 3.000,00 a titolo di ammenda.
Massime di principio
- La tardività nella comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero non comporta automaticamente l'annullamento o l'accoglimento del gravame: il ricorrente deve dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'intempestività (es. necessità di approfondimenti specifici o nuovi elementi decisivi introdotti tardivamente).
- In sede di giudizio cartolare il requisito della dimostrazione del pregiudizio è ancora più stringente: la parte che lamenta l'irregolarità deve indicare in che modo le conclusioni tardive hanno inciso sulle possibilità difensive.
- La Corte di Cassazione non è competente a rinnovare la valutazione del materiale probatorio o a preferire una diversa ricostruzione dei fatti: i motivi che implichino solo una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione salvo che emergano manifeste violazioni logiche o contraddizioni nella motivazione di merito.
- La valutazione della credibilità della persona offesa o dei testi è questione di merito: per ribaltarla in cassazione è necessario dimostrare vizi argomentativi macroscopici o contraddizioni manifeste nella motivazione del giudice di merito.
- Se la difesa ritiene che vi siano profili processuali rilevanti (es. documenti nuovi, esigenze istruttorie sopravvenute o conclusioni tardive con contenuto decisivo), deve tempestivamente proporre eccezioni in udienza e, se necessario, chiedere la sospensione o il rinvio, specificando il concreto pregiudizio subito.
- Nelle impugnazioni in cassazione è strategico concentrare le doglianze su violazioni di diritto e vizi motivazionali evidenti, evitando argomentazioni basate esclusivamente su nuova o diversa valutazione dei fatti.
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