Cassazione Penale, Sentenza n. 09001/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 3/10/2025 che ha rigettato l'appello ex art. 309 c.p.p. contro la custodia cautelare in carcere per il reato di tentata estorsione (artt. 56, 629 c.p.) aggravata dalla circostanza di cui all'art. 416‑bis, comma 1 c.p. Il ricorrente deduce: travisamento/omissione di elementi probatori (dichiarazioni dell'indagato e dell'aspirante dipendente), errata valutazione della attendibilità della persona offesa, fraintendimento della locuzione "la richiesta non è per me, ma per altri" (che a suo dire indicava familiari e non soggetti legati a contesti mafiosi), possibile riqualificazione del fatto in violenza privata, errata esclusione dell'attenuante della lieve entità e vizio nella contestazione e nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1, nonché mancata proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. In particolare: il primo motivo è inammissibile per genericità e perché gli elementi asseritamente travisati non risultano decisivi; la valutazione del Tribunale sul contenuto minatorio della frase "la richiesta non è per me, ma per altri" è stata ritenuta logica e fondata, anche alla luce delle dichiarazioni della polizia giudiziaria che ascoltava il colloquio; la tesi difensiva sulla riqualificazione in violenza privata è respinta perché, se avesse avuto effetto, la condotta avrebbe comunque arrecato un danno patrimoniale alla vittima, tipico dell'estorsione; l'attenuante della lieve entità è esclusa per incompatibilità con la gravità della condotta e la personalità del reo (pluripregiudicato, condanna per 416‑bis); l'aggravante mafiosa (art. 416‑bis.1) è ritenuta correttamente contestata sia come agevolazione sia come metodo mafioso, anche in ragione di precedenti e del contesto; le doglianze sulla proporzionalità della misura sono inammissibili per difetto di specificità. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la cancelleria è incaricata degli adempimenti di rito (art. 94 disp. att.).
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'impugnazione contro i provvedimenti cautelari; il ricorso verteva su tale rimedio ma la Corte ha valutato i limiti di specificità richiesti per la doglianza in Cassazione
art. 56 cod. pen.
Disciplina della tentata fattispecie; applicata in relazione alla tentata estorsione
art. 629 cod. pen.
Norma sostanziale che punisce l'estorsione; la Corte ha confermato che la condotta contestata integra, in ipotesi, il reato di estorsione anche se diretta a ottenere un'assunzione
art. 273 cod. proc. pen.
Criteri motivazionali nel giudizio cautelare e valutazione della gravità indiziaria; la Corte ha richiamato la necessità di un apprezzamento logico e razionale del compendio indiziario
art. 416‑bis, comma 1 cod. pen.
Aggravante/criterio riferito al metodo mafioso e all'agevolazione dell'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto corretta la contestazione sia sotto il profilo del metodo mafioso sia dell'agevolazione, anche alla luce di precedenti condanne e del contesto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione; richiamata relativamente all'ambito e ai limiti con cui sono state proposte le censure
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone l'inoltro degli atti alla cancelleria per i relativi adempimenti
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari è richiesta specificità: le critiche generiche alla motivazione sono inammissibili; il ricorrente deve indicare esattamente quali elementi risultano travisati e dimostrarne la decisività.
- Il giudizio sulla gravità indiziaria nel processo cautelare può fondarsi su un insieme di elementi (dichiarazioni della persona offesa, riscontri di p.g., precedenti del ricorrente); la mera contestazione alternativa non svuota la valutazione del giudice del riesame.
- La locuzione ambigua usata dall'indagato (es. riferimenti a "altri") può essere interpretata come minaccia riconducibile a contesti mafiosi quando il contesto fattuale e i collegamenti personali del reo rendono plausibile tale significato.
- La distinzione tra estorsione e violenza privata dipende dall'effettivo rischio o realizzazione di un danno patrimoniale per la vittima: la pressione per imporre un'assunzione non necessaria può integrare estorsione se arreca un danno ingiusto o lede l'autonomia contrattuale del datore di lavoro.
- L'attenuante della lieve entità non è configurabile quando la condotta è ripetuta, grave per modalità e contesto, e il soggetto è pluripregiudicato o già condannato per reati connessi (es. associazione mafiosa).
- Le censure sulla proporzionalità della misura cautelare richiedono un contraddittorio puntuale con le ragioni motivate del giudice (prove di alternative concrete e adeguate); le osservazioni generiche non sono sufficienti.
- La contestazione dell'aggravante per metodo o agevolazione mafiosa può essere sostenuta anche con elementi indiziari (precedenti, contesto, modalità operative) senza che sia necessario provare l'esistenza attuale e strutturale di un clan: il giudice valuta la sussistenza in concreto.
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