Cassazione Civile, Ordinanza n. 20618/2021 del 19/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società ricorrente, quale procuratrice della cessionaria di un credito originariamente bancario, ha impugnato il decreto con cui il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo e ammesso solo in chirografo un credito complessivo derivante da due rapporti di conto corrente. Una parte del credito, pari a euro 610.984,38, era stata chiesta in via ipotecaria perché collegata a un’apertura di credito stipulata per atto notarile con iscrizione ipotecaria; l’altra parte, pari a euro 151.561,70, era stata chiesta in chirografo. Il tribunale aveva ritenuto che, per riconoscere la prelazione ipotecaria, fosse necessaria la cristallizzazione del quantum tramite un titolo esecutivo con i requisiti dell’art. 474 c.p.c., e aveva escluso che fossero sufficienti il contratto notarile e gli estratti conto, valorizzando anche la mancanza di definitività del decreto ingiuntivo invocato. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: omesso esame del riconoscimento, da parte degli organi fallimentari, della somma di euro 610.984,38 e della conseguente determinazione del saldo; violazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’eccezione di omesso esame; falsa applicazione degli artt. 474 e 647 c.p.c. e degli artt. 2741, 2808 c.c., 38 TUB e 54 l.f., sostenendosi che la prelazione ipotecaria derivasse dal contratto notarile di apertura di credito e che la quantificazione del credito fosse già ricavabile dagli estratti conto e dall’ammissione del credito al passivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, li ha esaminati unitariamente per connessione, ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito. Ha quindi ammesso al passivo del fallimento, in via ipotecaria, il credito di euro 610.984,38, oltre a confermare la soccombenza della procedura e a porre le spese dell’intero giudizio a carico del fallimento. La Corte ha chiarito che il contratto di apertura di credito con iscrizione ipotecaria, pur non costituendo di per sé titolo esecutivo per il saldo finale, resta idoneo a fondare la garanzia; la certezza del credito garantito può risultare anche da estratti conto e altri elementi probatori, senza necessità di un autonomo titolo esecutivo, quando non vi siano contestazioni sul collegamento tra garanzia e rapporto garantito e sulla opponibilità del titolo alla massa.
Norme richiamate
art. 474 c.p.c.
Il contratto di apertura di credito con ipoteca non è, di per sé, titolo esecutivo; la certezza del credito garantito non deve però necessariamente derivare da un altro titolo esecutivo, potendo risultare da diversi elementi probatori.
art. 647 c.p.c.
Si distingue il caso del decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà definitiva, che non può da solo fissare il quantum opponibile al fallimento, dal diverso tema della prova del credito garantito da ipoteca volontaria.
art. 98 l.f.
Nell’opposizione allo stato passivo il credito può essere provato con documentazione idonea; la prelazione non è esclusa per il solo fatto che la quantificazione provenga da estratti conto e non da un titolo esecutivo giudiziale.
art. 112 c.p.c.
La censura di omesso esame/omessa pronuncia era stata dedotta come vizio processuale, ma la Corte ha accolto il ricorso principalmente sul diverso errore di diritto relativo alla garanzia ipotecaria e alla prova del credito.
art. 2741 c.c.
Richiamato nel contesto della tutela della prelazione e dell’opponibilità della garanzia alla massa dei creditori.
art. 2808 c.c.
L’ipoteca volontaria resta opponibile e mantiene la funzione di garanzia per il credito garantito nei limiti del titolo e dell’iscrizione.
art. 38 TUB
Richiamato quale norma relativa alla garanzia e alla struttura del rapporto di finanziamento assistito da ipoteca.
art. 54 l.f.
Richiamato nel quadro dell’accertamento del credito e della prelazione nel passivo fallimentare.
Massime di principio
- Nel verificare l’ammissione al passivo di un credito assistito da ipoteca volontaria, il giudice deve distinguere tra il titolo costitutivo della garanzia e i documenti necessari a provare l’entità attuale del credito garantito: il primo individua il vincolo reale, i secondi possono dimostrare il saldo dovuto.
- La mancanza di un titolo esecutivo definitivo sul saldo non impedisce, di per sé, il riconoscimento della prelazione ipotecaria quando il credito sia dimostrato con documentazione contabile attendibile e non sia contestato il collegamento tra garanzia e rapporto sottostante.
- Se il contratto notarile di apertura di credito con iscrizione ipotecaria è opponibile alla procedura e non vi sono contestazioni sulla sua efficacia o sul nesso tra ipoteca e credito, il creditore può provare il saldo con estratti conto e altri elementi documentali.
- È erroneo negare la prelazione solo perché la quantificazione del credito non risulta da un autonomo titolo giudiziale, quando il quantum è comunque ricostruibile sulla base dell’andamento del rapporto bancario e non è controversa la fonte della garanzia.
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