Cassazione Penale, Ordinanza n. 04163/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conferma implicitamente la decisione della corte d'appello che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle quattro sentenze. Condanna inoltre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza della corte d'appello che aveva escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra reati definiti con quattro diverse sentenze, tutti relativi a violazioni della normativa sugli stupefacenti. Sosteneva, in sostanza, che tra i fatti esistesse un programma unitario e che la decisione impugnata fosse viziata da motivazione o da errata valutazione degli indici sintomatici della continuazione. La Corte di cassazione rileva però che le censure si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del merito, e che l'ordinanza aveva motivato in modo puntuale l'insussistenza della continuazione, evidenziando che, pur a fronte dell'omogeneità dei reati, non vi erano elementi per affermare che al momento del primo fatto l'agente avesse già programmato le successive violazioni.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
L'istituto della continuazione presuppone un medesimo disegno criminoso, la cui esistenza va desunta da indici concreti; non basta la mera omogeneità dei reati o la loro contiguità cronologica.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 620 c.p.p.
Non richiamato espressamente nel testo; non determinabile.
Massime di principio
- L'accertamento del medesimo disegno criminoso è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la motivazione sia congrua, logica e priva di vizi manifesti.
- La mera identità o analogia dei titoli di reato e la vicinanza temporale tra i fatti non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la continuazione; occorrono elementi specifici e concreti da cui desumere un progetto unitario preordinato.
- Il programma criminoso non coincide con un generico atteggiamento di abitualità delittuosa o con una vita dedita al crimine: tali elementi appartengono ad altre categorie giuridiche e non fondano di per sé la continuazione.
- Quando le censure si risolvono in una richiesta di rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito, il ricorso per cassazione è inammissibile.
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