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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06283/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva dichiarato l'improcedibilità del procedimento per difetto di querela. La querela era stata presentata il 11/09/2018 firmata solo dal difensore Avv. Pellicanò e depositata da un delegato (dott. Roberto Pizzi). Il mandato conferito al difensore era generico, privo di autenticazione della sottoscrizione e senza riferimento specifico all'atto querelatorio. Il ricorrente ha dedotto che la costituzione di parte civile e la testimonianza della persona offesa nel processo avrebbero costituito una ratifica tacita della querela o comunque una sanatoria del carattere generico della procura, rendendo illegittima la declaratoria di improcedibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto invalida la querela per mancata procura speciale autenticata e per la presentazione da parte di un delegato non previsto nella procura, ai sensi degli artt. 122 e 336 c.p.p. Ha escluso che la costituzione di parte civile e la testimonianza possano sanare ex post vizi originari della querela qualora la ratifica non sia intervenuta nei termini previsti per la proposizione dell'atto, richiamando la ratio della disciplina della procedibilità a querela. Ha ritenuto altresì inapplicabile la disciplina transitoria del d.lgs. 10 aprile 2018, n.36 per sanare difetti originari. Per queste ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 122 cod. proc. pen.

    Richiamato nel combinato disposto con l'art. 336 per affermare l'invalidità della querela presentata senza una procura speciale autenticata: la rappresentanza processuale deve rispettare le forme richieste per la validità dell'atto.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Usato insieme all'art. 122 per sottolineare che la presentazione dell'atto da parte di un delegato non previsto nella procura rende invalida la querela.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato nel procedimento di cassazione per i limiti della motivazione e per la regolazione dell'impugnazione nei termini strettamente necessari alla decisione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma indicata dal ricorrente come vizio dedotto (violazione di legge), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la declaratoria di improcedibilità è stata fondata su norme sostanziali e interpretazione conforme alla giurisprudenza.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 (art. 12, comma 2)

    La Corte ha escluso l'applicazione estensiva della disciplina transitoria che consente, in casi pendenti, l'avviso alla persona offesa per esercitare la querela: tale rimedio non vale per sanare vizi originari della querela già manifestati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla condanna alle spese del procedimento; la Corte ha inoltre disposto un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende per responsabilità nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • La querela deve essere presentata secondo le forme previste: se è proposta da un difensore occorre una procura speciale con autenticazione della sottoscrizione e con riferimento all'atto querelatorio; in mancanza la querela è invalida.
  • La presentazione dell'atto da parte di un delegato non previsto nella procura non vale a sanare il vizio: la subdelega non è ammessa se non espressamente prevista nella procura.
  • La costituzione della persona offesa quale parte civile o comportamenti successivi non sanano automaticamente vizi formali originari della querela se la ratifica non interviene nei termini previsti per la proposizione dell'atto.
  • La possibilità di ratifica di una querela presentata da soggetto non legittimato esiste solo se la ratifica avviene entro il termine per la proposizione della querela; altrimenti la procedibilità è preclusa per scelta di politica legislativa.
  • Le disposizioni transitorie che introducono nuove ipotesi di procedibilità non possono essere usate come strumento per ottenere una remissione in termini o per sanare irregolarità formali già intervenute.
  • In situazioni analoghe, gli avvocati devono curare che il mandato sia specifico, autenticato e comprensivo della facoltà di presentare la querela; diversamente il giudice potrà dichiarare l'improcedibilità del procedimento e condannare la parte alle spese.

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