Cassazione Civile, Ordinanza n. 21063/2024 del 27/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative a prestazioni sanitarie rese da una struttura privata accreditata. In primo grado l’opposizione era stata rigettata. In appello, invece, l’azienda sanitaria aveva ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di nullità del rapporto per mancanza di allegazione e prova dell’accordo scritto tra le parti nel periodo cui si riferivano le prestazioni. La struttura sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente escluso l’efficacia di giudicato esterno del decreto ingiuntivo non opposto n. 361/2007, emesso tra le stesse parti per prestazioni del mese di novembre 2006 e concernente il medesimo rapporto. Secondo la ricorrente, quel provvedimento doveva vincolare il giudice successivo quanto alle questioni comuni del rapporto, impedendo di negare l’esistenza/validità dell’accordo scritto e del rapporto negoziale già definito in altro giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio secondo cui, nei rapporti di durata, una decisione definitiva su una posizione creditoria può fare stato in altro giudizio tra le stesse parti limitatamente alle questioni comuni del rapporto, e ha ribadito che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in cassazione quando emerga dagli atti. Ha quindi censurato la Corte d’appello per non avere applicato correttamente tali principi, avendo escluso l’efficacia del decreto ingiuntivo non opposto come giudicato esterno. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato come parametro della forza del giudicato esterno e dei suoi effetti preclusivi tra le stesse parti
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere la formazione del giudicato sulla decisione monitoria non opposta
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nei rapporti di durata, il giudicato formatosi su una specifica posizione creditoria può esplicare efficacia preclusiva in un successivo giudizio tra le stesse parti, ma solo per le questioni comuni al rapporto giuridico che costituiscono il presupposto logico della decisione.
- Il decreto ingiuntivo non opposto può avere efficacia di giudicato, purché dal provvedimento sia desumibile, anche implicitamente, il rapporto giuridico deciso e la questione comune coperta dalla preclusione; non è necessario che il titolo monitorio contenga una motivazione ampia, ma occorre che consenta di individuare la ratio della decisione.
- L’esistenza del giudicato esterno, se risultante dagli atti, è rilevabile d’ufficio anche nel giudizio di cassazione e il giudice di legittimità può accertarne direttamente portata ed estensione mediante esame degli atti processuali.
- In presenza di un precedente giudicato tra le stesse parti sul medesimo rapporto, il giudice successivo non può pervenire a una conclusione incompatibile su questioni già coperte dalla preclusione, anche se il nuovo giudizio abbia ad oggetto fatture o titoli esecutivi riferiti a periodi diversi del medesimo rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21044/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21045/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21047/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21048/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21050/2024 del 27/07/2024
- ordinanza_civile · 27 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21051/2024 del 27/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →