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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Catania, Sezione 4

per l'annullamento del diniego autorizzazione paesaggistica in sanatoria

Giustizia amministrativa202400743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con contestuale ordine di rimessione in pristino, nonché, ove occorrente, circolare regionale presupposta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tutoria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato nell’ambito della procedura di condono relativa alla realizzazione di una mansarda in difformità dal titolo edilizio, dichiarata ultimata nel 1988, con incremento di superficie residenziale di 60 mq, su area gravata da vincolo paesaggistico anteriore all’intervento. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto e lesione del contraddittorio procedimentale; violazione dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, recepito in Sicilia dall’art. 24 l.r. 15/2004; difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, per il mero rinvio alla circolare regionale n. 2/2022 senza specifica illustrazione dell’incompatibilità paesaggistica; violazione del principio di irretroattività, assumendo che la domanda fosse stata presentata in un diverso quadro normativo e interpretativo; violazione del legittimo affidamento, in ragione del ritardo ultradecennale dell’amministrazione nella definizione della domanda. L’amministrazione ha sostenuto l’insanabilità dell’abuso, in quanto comportante incremento di superficie e volume e riconducibile alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003, nonché la sufficienza della motivazione per relationem e l’irrilevanza del vizio procedimentale in presenza di un provvedimento vincolato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo immediatamente impugnabile il parere negativo della Soprintendenza, pur endoprocedimentale, perché idoneo a determinare un arresto procedimentale non superabile nell’iter del condono. Nel merito lo ha respinto. Ha rilevato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, la sanatoria di opere abusive in area vincolata richiede congiuntamente che l’opera sia anteriore al vincolo, conforme alle prescrizioni urbanistiche, riconducibile alle opere minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistita dal parere favorevole dell’autorità tutoria. Tali condizioni non ricorrevano: l’intervento era stato qualificato come tipologia 1, aveva comportato un incremento di superficie di 60 mq e insisteva su area vincolata anteriormente alla sua realizzazione. La preclusione opera anche per i vincoli relativi e riguarda qualsiasi nuovo volume o superficie, inclusi i volumi tecnici e le superfici utili intese in senso ampio. Il diniego era quindi un atto vincolato, senza necessità di una distinta valutazione di compatibilità paesaggistica. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comportava annullabilità, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; il giudice ha inoltre affermato che la specifica disciplina dell’art. 21-octies, comma 2, terzo periodo, relativa alla violazione dell’art. 10-bis, opera per i provvedimenti discrezionali e non esclude la non annullabilità degli atti vincolati ai sensi del primo periodo. In ogni caso, il ricorrente non aveva indicato elementi fattuali o valutativi che avrebbero potuto modificare l’esito. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione e istruttoria: il richiamo alla circolare n. 2/2022 era ammissibile quale motivazione per relationem, gli estremi dell’atto erano indicati e il provvedimento individuava sia la tipologia dell’abuso sia le fonti del vincolo. La circolare non introduceva retroattivamente una nuova disciplina, ma recepiva gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, la cui declaratoria di illegittimità ha efficacia retroattiva sui rapporti non esauriti. Il ritardo amministrativo non aveva consolidato alcun affidamento tutelabile, poiché l’inerzia non può rendere legittimo un abuso originario. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della vicenda e il lungo tempo trascorso.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni

    La sanatoria in area vincolata è ammessa soltanto per opere anteriori al vincolo, conformi urbanisticamente, riconducibili alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e assistite dal parere favorevole dell’autorità tutoria; la preclusione opera anche per i vincoli relativi e impedisce la sanatoria di nuovi volumi o superfici.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito, nella sua integralità

    Il rinvio regionale comprende anche i limiti sostanziali alla sanatoria previsti dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’annullabilità quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; inoltre, il privato deve indicare gli elementi che avrebbero potuto incidere sull’esito.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme formali o procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il primo periodo si applica agli atti vincolati; il terzo periodo, che richiama il secondo periodo in relazione alla violazione dell’art. 10-bis, riguarda invece i provvedimenti discrezionali e non impedisce l’applicazione della regola di non annullabilità agli atti vincolati.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’obbligo di motivazione può essere assolto mediante motivazione per relationem, purché l’atto richiamato sia identificato e accessibile all’interessato.

  • art. 136 Cost.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale determina la cessazione dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale con effetto retroattivo nei rapporti non esauriti.

  • art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87

    Concorre a fondare l’efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente e delle altre persone fisiche menzionate nel ricorso.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel terzo condono edilizio, la sanatoria di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo è subordinata congiuntamente alla preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, alla conformità urbanistica, alla riconducibilità dell’intervento alle opere minori delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. 269/2003 e al parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • La preclusione prevista dall’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003 opera anche in presenza di vincoli paesaggistici relativi e impedisce il condono di qualsiasi nuovo volume o superficie, senza che rilevino la natura tecnica del volume, la sua collocazione interrata o fuori terra o la destinazione della superficie.
  • Quando l’insanabilità dell’abuso deriva direttamente dalla legge, il diniego di sanatoria costituisce esercizio di potere vincolato e non richiede una distinta valutazione discrezionale di compatibilità paesaggistica o ulteriori approfondimenti istruttori sul pregiudizio arrecato ai valori tutelati.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il richiamo dell’art. 21-octies, comma 2, terzo periodo, alla violazione dell’art. 10-bis riguarda i provvedimenti discrezionali. In ogni caso, il privato deve indicare quali elementi avrebbe potuto introdurre nel procedimento e come avrebbero potuto incidere sull’esito.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale si applica retroattivamente ai rapporti non esauriti; il protrarsi del procedimento amministrativo non attribuisce al privato il diritto a beneficiare della disciplina dichiarata incostituzionale né consolida un affidamento tutelabile.
  • Il mero ritardo dell’amministrazione nella definizione di una domanda di condono non può fondare un legittimo affidamento sulla regolarizzazione dell’abuso, poiché l’inerzia non rende legittima una situazione illecita sin dall’origine.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniSanatoria paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoVizi formali non invalidanti

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