Cassazione Civile, Ordinanza n. 19250/2025 del 13/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente accettata dalla controparte costituita, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Non ha statuito sulle spese e ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia proveniva da una sentenza della Corte d'appello di Palermo in materia di successioni. Nel giudizio di legittimità una delle parti, già ricorrente, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, chiedendo la compensazione delle spese. L'atto è stato sottoscritto per accettazione dalla controparte costituita. La Corte ha verificato la regolarità delle dichiarazioni di rinuncia e di accettazione e ha rilevato che ne derivavano i presupposti per l'estinzione del giudizio di cassazione. Non risultano nel testo altri motivi di ricorso esaminati nel merito.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
norma richiamata come base della rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391 c.p.c.
norma richiamata come base dell'estinzione del giudizio di cassazione a seguito di rinuncia accettata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha affermato che non si applica, in caso di estinzione del giudizio per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se regolarmente formulata e accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di rinuncia accettata, la Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione senza pronunciarsi sulle spese.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
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