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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23165/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona che, accogliendo l'opposizione preventiva proposta da Palombi, aveva dichiarato l'inesistenza del diritto di Pucciarelli Arturo e dei suoi eredi a procedere al pignoramento sui beni costituiti in fondo patrimoniale e aveva ordinato la cancellazione delle ipoteche giudiziali iscritte su detti immobili. I ricorrenti deducono, tra l'altro, violazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo in particolare che le iscrizioni ipotecarie a favore di Pucciarelli erano anteriori (2012) alla costituzione del fondo patrimoniale (2013) e che la Corte d'appello ha omesso ogni motivazione sul regime di opponibilità di tali vincoli al fondo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (in particolare i primi e terzo motivi), ritenendo che la Corte d'appello abbia omesso di motivare sulla questione cruciale dell'anteriorità delle iscrizioni ipotecarie rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale e sul regime di inopponibilità. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi espressi, regolando le spese della presente fase di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla qualificazione dell'azione e alla regolarità del procedimento; censurata la Corte territoriale per errata qualificazione dell'azione esperita.

  • art. 163 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alle eccezioni processuali; contestato il modo in cui la Corte d'appello ha valutato la deduzione difensiva.

  • art. 184 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme processuali utili alla valutazione dell'opposizione e della sua ammissibilità/portata.

  • art. 615 cod. proc. civ.

    Riferimento alla disciplina del pignoramento immobiliare; la sentenza d'appello ha deciso sull'esperibilità dell'esecuzione ma omesso di considerare l'anteriorità delle ipoteche rispetto al fondo patrimoniale.

  • art. 2808 cod. civ.

    Richiamato nel contesto delle norme sul fondo patrimoniale e della opponibilità ai terzi dei vincoli sui beni compresi nel fondo.

  • art. 2812 cod. civ.

    Richiamato tra le norme del codice civile pertinenti alla tutela dei creditori e all'efficacia dei vincoli sui beni.

  • art. 2913 cod. civ.

    Rilevante in tema di effetti delle iscrizioni ipotecarie e della loro efficacia nei confronti del fondo patrimoniale costituito successivamente.

  • art. 2647 cod. civ.

    Norma sulla trascrizione e opponibilità ai terzi; pertinente alla valutazione dell'anteriorità dei vincoli iscritti.

  • art. 167 cod. civ.

    Disposizione sul fondo patrimoniale: la Corte sottolinea la necessità di verificare l'opponibilità del fondo ai creditori anteriori e il rispetto delle formalità dell'art.162 c.c.

  • art. 170 cod. civ.

    Richiamato in relazione ai limiti della destinazione dei beni ai bisogni della famiglia e alla tutela dei creditori.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla valutazione istruttoria e alla decisione sulla prova; censurata la Corte d'appello per carenza motivazionale.

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Riferimento alle conclusioni e precisazioni in appello; la Corte d'appello ha deciso anche su ipoteche dedotte tardi, sollevando censura per istruttoria e motivazione.

  • art. 189 cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alle prove e alla loro valutazione.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato in ordine alla revisione della motivazione; la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della Corte d'appello su punto decisivo.

  • art. 345 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e ai motivi di cassazione per vizio di motivazione o erronea applicazione del diritto.

  • art. 162 cod. civ.

    Richiamato (tramite art.167) in relazione alle formalità necessarie per la costituzione del fondo patrimoniale e alla loro efficacia nei confronti dei creditori anteriori.

  • Giurisprudenza citata

    Cass. n. 12545 del 10/05/2019 Rv. 654246-01; Sez. U, Sentenza n. 21658 del 13/10/2009 Rv. 609466-01

    Precedenti che confermano il principio secondo cui i vincoli iscritti anteriormente alla costituzione del fondo patrimoniale possono essere opponibili e rilevanti ai fini dell'esecuzione sui beni compresi nel fondo.

Massime di principio

  • Se le iscrizioni ipotecarie sono anteriori alla costituzione del fondo patrimoniale, tali vincoli possono risultare opponibili al fondo e autorizzare l'esecuzione sui beni, salvo valutazione diversa basata su specifiche formalità o precedenze.
  • La data di iscrizione del vincolo (ipoteca, trascrizione) rispetto alla data di costituzione del fondo patrimoniale è elemento decisivo: il giudice deve motivare espressamente sulla anteriorità e sulle sue conseguenze sull'opponibilità.
  • La Corte d'appello non può limitarsi a valutare la natura dei crediti (inerenti o estranei ai bisogni della famiglia) senza affrontare il regime di opponibilità dei vincoli già iscritti sui beni prima della costituzione del fondo.
  • L'azione di accertamento negativo o l'opposizione preventiva richiedono una corretta qualificazione e motivazione; l'assenza di riferimenti a un'esecuzione o a un pignoramento può incidere sull'ammissibilità e sull'oggetto del giudizio.
  • Il rigore motivazionale è essenziale: omissioni sulla valutazione di fatti decisivi (es. anteriorità delle iscrizioni) costituiscono causa di cassazione e rinvio per nuovo esame.

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