Cassazione Civile, Ordinanza n. 27512/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La lite nasce da un complesso conflitto tra due soggetti legati da una stessa originaria catena di titoli immobiliari. Una parte aveva acquistato da una delle sorelle la casa al piano terra con alcune pertinenze e quote di beni comuni; l'altra, titolare del primo piano e di quote indivise di beni accessori, contestava l'estensione delle attribuzioni vantate dall'acquirente. In primo grado l'attrice chiedeva l'accertamento della proprietà esclusiva di alcuni spazi e la comproprietà di altri beni (locale caldaia, impianto, pozzi, cisterna, cortile e vanella), oltre alla rimozione di una scaffalatura, al rilascio di un ripostiglio, alla consegna di chiavi e telecomando, alla rimozione di un'autovettura e alla cessazione di immissioni da animali, con risarcimento danni e pagamento di spese comuni. La convenuta proponeva anche domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà di una veranda e di usucapione di servitù e di diritti relativi a strutture per animali. Il Tribunale accoglieva in parte le domande attrici; la Corte d'appello respingeva quasi integralmente l'appello della convenuta, ritenendo infondata la censura sulla proprietà accertata tramite CTU, inammissibile per difetto di specificità quella sui beni comuni, e fondata solo la doglianza sulle immissioni olfattive per difetto di prova. In cassazione la ricorrente deduceva violazione degli artt. 948 e 2697 c.c., sostenendo che l'attrice avesse promosso un'azione di rivendicazione e non avesse assolto alla prova rigorosa della proprietà e dell'identità dei beni rivendicati, con particolare riferimento al mappale indicato come cortile/comune non censibile e a una veranda ritenuta erroneamente comune o esclusiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'improcedibilità per mancata trasmissione del fascicolo d'ufficio, rilevando che era stata depositata l'istanza ex art. 369 c.p.c. e che comunque il fascicolo non era necessario per la decisione. Ha respinto anche l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Nel merito ha affermato che la censura sull'onere probatorio non teneva conto del principio secondo cui, quando non è contestata l'appartenenza del bene a un comune dante causa, l'attore soddisfa l'onere probatorio dimostrando che il bene rientra nel proprio titolo di acquisto, essendo sufficiente far prevalere il titolo più forte. Dalla ricostruzione dei titoli risultava che i beni in contestazione provenivano da un comune dante causa e che il titolo dell'attrice li ricomprendeva; pertanto la prova della proprietà era stata assolta. Le ulteriori doglianze sulla veranda miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e della CTU, operazione preclusa in cassazione. È stato quindi confermato il rigetto dell'impugnazione, con condanna della ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 948 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma sull'azione di rivendicazione; la Corte ribadisce però che, in presenza di comune dante causa, l'onere probatorio si attenua e basta dimostrare l'inclusione del bene nel proprio titolo di acquisto.
art. 2697 c.c.
invocato per sostenere il mancato assolvimento dell'onere della prova; la Corte lo applica nel senso che la prova è stata invece raggiunta mediante i titoli di provenienza comuni.
art. 369 c.p.c.
il deposito dell'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio munita di visto è ritenuto sufficiente a escludere l'improcedibilità.
art. 375, comma 2, c.p.c.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione, quando la contesa riguarda beni provenienti da un comune dante causa e non è contestata in radice l'origine comune della titolarità, l'attore non è gravato dalla probatio diabolica: è sufficiente che dimostri che il bene controverso rientra nel proprio titolo di acquisto, così da far prevalere il titolo di provenienza più forte.
- Le censure che mirano a contestare l'apprezzamento dei titoli, della CTU o la ricostruzione fattuale della proprietà non sono ammissibili in cassazione se, sotto la veste della violazione di legge, sollecitano un nuovo giudizio di merito.
- La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina improcedibilità del ricorso quando il relativo esame non sia necessario ai fini della decisione e risulti comunque adempiuto l'onere di deposito previsto dall'art. 369 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, l'onere di specificità del motivo esige che la parte si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la riproposizione della stessa doglianza con argomentazioni solo apparenti non consente l'accoglimento del ricorso.
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