Sentenza n. 13230/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1240/2025, pubblicata in data 23.09.2025, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 6832/2024, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1240/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e all'accredito di euro 2.500,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1240/2025, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con accredito dell'importo complessivo di euro 2.500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto la mancata ottemperanza del Ministero, nonostante la definitività del titolo giudiziale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, essendo stato ritualmente notificato e riguardando un provvedimento giurisdizionale definitivo; ha inoltre affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alle statuizioni della sentenza del Tribunale di Velletri, né aveva dimostrato l'adempimento o fornito una giustificazione dell'inerzia. Il giudizio di ottemperanza mira a conseguire l'utilità concreta riconosciuta dal giudicato e l'Amministrazione è priva di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'esecuzione, potendo disporre soltanto di una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero è stato ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l'attivazione della Carta del docente e il pagamento delle somme dovute. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, operativo per 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il provvedimento è stato trasmesso, per quanto di eventuale competenza, alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, diretto a verificare e imporre l'attuazione concreta delle statuizioni contenute nel giudicato.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione sul ricorso per ottemperanza.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza territoriale del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio consente l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio della Carta del docente
È la base normativa del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria
Determina gli accessori sulle somme spettanti, secondo quanto stabilito dalla sentenza ottemperanda.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente deduce la mancata esecuzione di una pronuncia giurisdizionale definitiva e il ricorso è ritualmente notificato all'amministrazione obbligata.
- Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, l'inerzia dell'amministrazione obbligata, non accompagnata dalla prova dell'adempimento o da una giustificazione, integra inottemperanza al giudicato.
- L'amministrazione è sempre tenuta a dare esecuzione al giudicato e non può sottrarsi all'obbligo per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratiche o difficoltà economico-finanziarie; la discrezionalità residua riguarda, al più, le modalità concrete di esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a sostituirla in caso di ulteriore inerzia, previa richiesta dell'interessato.
- L'esecuzione del giudicato deve assicurare al ricorrente il conseguimento dell'utilità concreta riconosciuta dalla pronuncia, comprese le somme e gli accessori espressamente stabiliti nel titolo giudiziale.
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