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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 2016 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

FINANZA LOCALE - TARSU-TIA-TARI-TARES - Esclusione dalla tariffa - Interruzione fornitura elettricità per l'immobile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'applicazione della TARSU/TIA a un immobile privo di allacciamento alla rete elettrica, sostenendo che tale immobile fosse concretamente incapace di produrre rifiuti e dovesse quindi essere escluso dalla tariffa. La controversia riguardava anche l'irrilevanza, ai fini dell'imposizione, della presentazione di un'istanza di concessione in sanatoria e di una richiesta di iscrizione tra i soggetti sottoposti alla tariffa.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto l'esclusione dalla TARSU/TIA per gli immobili non allacciati alla rete elettrica, poiché considerati incapaci di produrre rifiuti. È stata ritenuta irrilevante la presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di concessione in sanatoria e della richiesta di iscrizione alla tariffa: tali atti non dimostrano di per sé l'effettiva utilizzabilità dell'immobile né superano la condizione oggettiva di mancata produzione di rifiuti.

Norme richiamate

  • Art. 10 del Regolamento del Comune di Roma approvato con delibera consiliare nel 2003

    La norma è stata interpretata nel senso che gli immobili non allacciati alla rete elettrica, e quindi incapaci di produrre rifiuti, sono esclusi dalla TARSU/TIA. La mera presentazione di domande amministrative o di richieste di iscrizione alla tariffa non rende imponibile un immobile privo dei presupposti oggettivi.

Massime di principio

  • Per l'applicazione della tariffa rifiuti è necessario che l'immobile sia concretamente idoneo a produrre rifiuti; l'astratta disponibilità o titolarità dell'immobile può non essere sufficiente.
  • La mancanza di allacciamento alla rete elettrica può costituire un elemento significativo per dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile e la sua incapacità di produrre rifiuti, purché coerente con le altre circostanze di fatto.
  • La presentazione di una richiesta di sanatoria edilizia o di iscrizione alla tariffa non equivale automaticamente alla prova dell'utilizzo effettivo dell'immobile e non elimina le condizioni oggettive che giustificano l'esclusione.
  • In casi analoghi il contribuente dovrebbe documentare l'effettiva inutilizzabilità dell'immobile, ad esempio mediante attestazioni sul distacco o mancato allaccio delle utenze, stato dei luoghi e altri elementi idonei a dimostrare l'assenza di produzione di rifiuti.
  • L'esito concreto dipende comunque dal regolamento comunale applicabile e dalla prova delle condizioni di non utilizzabilità previste dalla disciplina locale.

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