Sentenza del 03/04/2019 n. 2016 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
FINANZA LOCALE - TARSU-TIA-TARI-TARES - Esclusione dalla tariffa - Interruzione fornitura elettricità per l'immobile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della TARSU/TIA a un immobile privo di allacciamento alla rete elettrica, sostenendo che tale immobile fosse concretamente incapace di produrre rifiuti e dovesse quindi essere escluso dalla tariffa. La controversia riguardava anche l'irrilevanza, ai fini dell'imposizione, della presentazione di un'istanza di concessione in sanatoria e di una richiesta di iscrizione tra i soggetti sottoposti alla tariffa.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto l'esclusione dalla TARSU/TIA per gli immobili non allacciati alla rete elettrica, poiché considerati incapaci di produrre rifiuti. È stata ritenuta irrilevante la presentazione, da parte del contribuente, dell'istanza di concessione in sanatoria e della richiesta di iscrizione alla tariffa: tali atti non dimostrano di per sé l'effettiva utilizzabilità dell'immobile né superano la condizione oggettiva di mancata produzione di rifiuti.
Norme richiamate
Art. 10 del Regolamento del Comune di Roma approvato con delibera consiliare nel 2003
La norma è stata interpretata nel senso che gli immobili non allacciati alla rete elettrica, e quindi incapaci di produrre rifiuti, sono esclusi dalla TARSU/TIA. La mera presentazione di domande amministrative o di richieste di iscrizione alla tariffa non rende imponibile un immobile privo dei presupposti oggettivi.
Massime di principio
- Per l'applicazione della tariffa rifiuti è necessario che l'immobile sia concretamente idoneo a produrre rifiuti; l'astratta disponibilità o titolarità dell'immobile può non essere sufficiente.
- La mancanza di allacciamento alla rete elettrica può costituire un elemento significativo per dimostrare l'inutilizzabilità dell'immobile e la sua incapacità di produrre rifiuti, purché coerente con le altre circostanze di fatto.
- La presentazione di una richiesta di sanatoria edilizia o di iscrizione alla tariffa non equivale automaticamente alla prova dell'utilizzo effettivo dell'immobile e non elimina le condizioni oggettive che giustificano l'esclusione.
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe documentare l'effettiva inutilizzabilità dell'immobile, ad esempio mediante attestazioni sul distacco o mancato allaccio delle utenze, stato dei luoghi e altri elementi idonei a dimostrare l'assenza di produzione di rifiuti.
- L'esito concreto dipende comunque dal regolamento comunale applicabile e dalla prova delle condizioni di non utilizzabilità previste dalla disciplina locale.
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