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Sentenza

Sentenza n. 8037/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento per l'annullamento - del provvedimento, comunicato in data 5.3.2026, con cui la Regione Lazio, Direzione Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, ha escluso il Consorzio ricorrente dalla “procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. d) del Dlgs 36/23, per l’affidamento dei lavori di Messa In Sicurezza Operativa dell’area di impianto, per la bonifica dell’acquifero sotteso e per la bonifica della collina antropica nell’ex Stabilimento Caffaro Chetoni-Fenilglicina” - CUP: F57F19000120001 - CIG: B9C25AE499; - ove occorra, della nota del 23.2.2026 (Registro Comunicazione: PI038861-26) con cui la Stazione appaltante ha chiesto chiarimenti in merito alla dichiarazione, dallo stesso resa nella propria domanda di partecipazione, “di voler subappaltare l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 9 classe C o superiore al 100%”; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente riammissione in gara ed eventuale aggiudicazione dell’appalto con subentro ex art. 122 c.p.a. nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario; con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l’illegittimo aggiudicatario e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni.

Giustizia amministrativa202603430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura negoziata per avere dichiarato di voler subappaltare integralmente l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9, classe C o superiore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura negoziata relativa a lavori di messa in sicurezza operativa e bonifica dell'area dell'ex stabilimento Caffaro Chetoni-Fenilglicina. Nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di voler subappaltare al 100% l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria 9, classe C o superiore, in relazione alle lavorazioni di scavo rientranti nella categoria OG12. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023, dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 36/2023, dei principi di proporzionalità e attinenza dei requisiti all'oggetto dell'appalto di cui agli artt. 10, comma 3, e 100, comma 2, del d.lgs. 36/2023, nonché della lex specialis, oltre a difetto di motivazione, carenza di istruttoria e manifesta irragionevolezza. Secondo il ricorrente, l'iscrizione all'Albo sarebbe stata prevista dal disciplinare come requisito tecnico-professionale riferito all'esecuzione delle prestazioni e, quindi, sarebbe stata subappaltabile. La Regione ha sostenuto invece che l'iscrizione costituisce requisito soggettivo di idoneità professionale, direttamente riferibile all'operatore economico, richiamando l'art. 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e l'art. 100 del d.lgs. 36/2023.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendolo manifestamente infondato. Ha ritenuto decisiva, prima ancora della lex specialis, la disciplina ordinaria dell'art. 212 del d.lgs. 152/2006, secondo cui l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti. Richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, ha qualificato l'iscrizione come requisito avente valenza anfibologica: da un lato requisito soggettivo di idoneità professionale, dall'altro elemento comprovante la capacità tecnica e professionale necessaria per determinate attività. Poiché l'appalto aveva ad oggetto la messa in sicurezza e la bonifica di un sito, l'iscrizione doveva essere posseduta direttamente dal concorrente nella sua dimensione di idoneità professionale e non poteva essere sostituita dal subappalto, pur potendo rilevare anche sul piano tecnico. È stata quindi ritenuta legittima l'esclusione del concorrente. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 212, comma 5, d.lgs. 152/2006

    L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti

    L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce requisito necessario per lo svolgimento delle attività di bonifica dei siti e, nella sua dimensione soggettiva, integra un requisito di idoneità professionale.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    La disciplina dei requisiti di partecipazione consente di qualificare l'iscrizione all'Albo, per le attività oggetto dell'appalto, come requisito di idoneità professionale riferibile direttamente all'operatore economico.

  • art. 119 d.lgs. 36/2023

    Il subappalto concerne l'esecuzione di prestazioni e non può supplire alla mancanza di un requisito soggettivo di idoneità professionale richiesto per la partecipazione alla gara.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata

    La manifesta infondatezza del ricorso consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita in camera di consiglio mediante sentenza breve, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesta per attività di bonifica di siti costituisce requisito di idoneità professionale ai sensi della disciplina sui requisiti di partecipazione e deve essere posseduta direttamente dall'operatore economico concorrente.
  • Il subappalto può riguardare l'esecuzione di una parte delle prestazioni, ma non può colmare la mancanza di un requisito soggettivo di idoneità professionale necessario per partecipare alla gara.
  • L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali può avere una duplice valenza: requisito soggettivo di idoneità professionale e prova della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento di determinate attività; la prima valenza non è sostituibile mediante subappalto.
  • Quando l'oggetto dell'appalto comprende la messa in sicurezza e la bonifica di un sito, la previsione dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere riferita anche alla capacità soggettiva dell'operatore di svolgere professionalmente l'attività, con conseguente legittimità dell'esclusione del concorrente che dichiari di voler subappaltare integralmente tale requisito.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneProcedura di garaBonifiche e siti contaminati
RamiContratti pubbliciAmbiente
SottomaterieCause di esclusioneSubappalto
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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