Sentenza n. 2765/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 4978/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 11 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 4978/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 febbraio 2025. La sentenza aveva condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione del docente la Carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Milano era passata in giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., come attestato dalla cancelleria, e che era stata notificata all’Amministrazione in copia conforme. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Poiché il Ministero non ha provato l’integrale esecuzione della sentenza, il TAR gli ha ordinato di erogare entro 90 giorni dalla notifica della decisione 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati, per complessivi 1.500 euro. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza del creditore, nei successivi 60 giorni e di adottare gli atti necessari all’esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 324 c.p.c.
Il giudicato della sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l’azione di ottemperanza quando ne sia attestato il passaggio in giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prima di procedere all’esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
art. 474 c.p.c.
Ai fini dell’esecuzione, il titolo esecutivo giudiziale è la sentenza munita dell’attestazione di conformità, notificata all’Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce il fondamento della Carta elettronica del docente, riconosciuta nel caso concreto per l’importo di 500 euro annui.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato notificato alla pubblica amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti degli enti pubblici.
- In sede di ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione e in mancanza della prova dell’integrale adempimento del comando giudiziale, il giudice deve ordinare l’esecuzione entro un termine determinato, precisando la prestazione dovuta secondo il contenuto del titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’attuazione effettiva del giudicato.
- Le funzioni di commissario ad acta possono essere attribuite a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, quando l’incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.
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