Sentenza n. 3981/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del decreto ministeriale del 28.2.2025, con cui si è disposto il diniego di conferma del ricorrente nell’incarico ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.M. 19 maggio 2022; della delibera del Consiglio superiore della magistratura approvata il 17.2.2025, prat. n. 29/VP/2025, con cui si è disposto il diniego di conferma del ricorrente nell’incarico di Vice Procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Pistoia; del giudizio di inidoneità espresso in data 18.10.2024 dalla commissione di valutazione istituita presso il Tribunale ordinario di Pistoia in merito all’esito del colloquio orale svolto, ai sensi dell’art. 29, comma 4 d.lgs. 116/2017, in relazione ai parametri indicati nella scheda di valutazione allegata al verbale del 18.10.2024; del Decreto del Ministro della Giustizia del 15.5.2024, avente ad oggetto “procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che alla data del 15-08-2017, abbiano maturato meno di 12 anni di servizio”; della delibera del Consiglio superiore della magistratura approvata il 24.4.2024, prot. P 8709/2022, avente ad oggetto “procedura di conferma nell’incarico dei magistrati onorari di cui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 17 agosto 2017 abbiano maturato meno di 12 anni di servizio”; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conferma nell'incarico di vice procuratore onorario, fondato sul giudizio di inidoneità all'esito della procedura valutativa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, in servizio quale vice procuratore onorario per circa dieci anni, ha impugnato il diniego di conferma nell'incarico, la delibera del CSM, il giudizio di inidoneità della commissione valutatrice e gli atti ministeriali e consiliari disciplinanti la procedura. Ha chiesto anche l'accertamento del diritto alla permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età e ha prospettato una domanda risarcitoria. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 29, comma 4, d.lgs. 116/2017 per il numero eccessivo dei quesiti predisposti rispetto ai candidati; l'inserimento di un quesito ritenuto estraneo alle funzioni del magistrato onorario requirente; il difetto di motivazione del giudizio negativo e l'uso di valutazioni generiche; la genericità dei criteri valutativi e l'omessa considerazione dell'esperienza professionale pregressa; l'adozione tardiva del decreto ministeriale attuativo e l'asserita incompetenza del Ministro e del CSM quanto alla forma degli atti; la violazione della partecipazione procedimentale; l'omessa previsione di una rinnovazione del colloquio; il contrasto della disciplina con gli artt. 21 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, con richiesta di disapplicazione o di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del giudizio di inidoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo il giudizio di inidoneità un atto endoprocedimentale privo, da solo, di lesività immediata; l'effetto lesivo si è prodotto con la delibera del CSM e con il conseguente decreto ministeriale di diniego della conferma. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Quanto al numero dei quesiti, ha ritenuto che la disciplina imponesse soltanto la predisposizione di un numero di casi pratici almeno doppio rispetto ai candidati, senza vietare la predisposizione di un numero maggiore né imporre una limitazione in funzione della materia o della specializzazione dei commissari. La predisposizione di 26 quesiti per 4 candidati è stata quindi giudicata legittima e idonea a garantire la par condicio. Il quesito sull'impugnazione della parte civile è stato ritenuto riconducibile alla materia penale e coerente con il settore prevalente delle funzioni esercitate dal ricorrente. Il giudizio negativo è stato ritenuto sufficientemente motivato: l'incapacità di individuare le norme di riferimento giustificava le valutazioni negative relative alla comprensione del caso, all'applicazione delle norme, alla preparazione giuridica, alla chiarezza espositiva e alla padronanza lessicale. La valutazione della commissione, espressione di discrezionalità tecnica, non è stata ritenuta sindacabile in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste. È stata inoltre esclusa la necessità di valorizzare decisivamente la pregressa esperienza professionale, poiché la procedura mirava a verificare le capacità dimostrate nel colloquio attuale. Il termine di sessanta giorni previsto per l'adozione delle misure organizzative è stato qualificato come ordinatorio, non essendo prevista alcuna conseguenza decadenziale o dissolutoria del potere ministeriale. Non è stata ravvisata una violazione della partecipazione procedimentale. La rinnovazione del colloquio non era prevista dalla disciplina e non risultavano contraddizioni valutative tali da giustificarla. Il TAR ha infine escluso, allo stato, il contrasto della disciplina con il diritto dell'Unione europea: la procedura è stata considerata una misura di stabilizzazione e compensazione collegata alla pregressa reiterazione dei rapporti, compatibile con la necessità di garantire un'adeguata professionalità; è stata altresì ritenuta giustificata la differenza retributiva rispetto ai magistrati togati. Non è stato disposto il rinvio pregiudiziale, anche perché le questioni già sottoposte alla CGUE in altri giudizi sono state ritenute diverse da quella controversa. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, formulata genericamente. Il ricorrente è stato condannato a pagare euro 2.500, oltre accessori, al Ministero della Giustizia; le spese nei confronti del CSM sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29, comma 4, d.lgs. 116/2017
le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
Il termine di sessanta giorni per l'adozione delle misure organizzative è ordinatorio, poiché la legge non collega alla sua inosservanza alcuna conseguenza dissolutoria del potere né altra sanzione.
art. 1, comma 629, l. 234/2021
Costituisce la base legislativa della procedura valutativa per la conferma dei magistrati onorari e della disciplina della permanenza in servizio.
art. 7, comma 4, D.M. 19 maggio 2022
Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sarà relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato ha esercitato, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio è proposto previa sua estrazione a sorte.
La disposizione stabilisce un numero minimo di casi pratici pari al doppio dei candidati, ma non vieta alla commissione di predisporre un numero maggiore di quesiti.
clausola 5, punto 1, accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
Il TAR ha ritenuto non dimostrato il contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione, considerando la procedura valutativa una misura di stabilizzazione e compensazione della pregressa reiterazione dei rapporti.
artt. 21 e 31 CDFUE
Le censure fondate sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sono state respinte, non essendo stata ravvisata una disparità di trattamento o una violazione delle garanzie collegate alla disciplina della stabilizzazione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta anche perché genericamente proposta e comunque priva di fondamento in conseguenza dell'infondatezza delle censure di illegittimità.
Massime di principio
- Il giudizio di inidoneità espresso in una fase endoprocedimentale della procedura di conferma non è immediatamente lesivo quando l'effetto pregiudizievole si produce soltanto con il successivo diniego di conferma; il termine per impugnare decorre quindi dall'atto conclusivo lesivo.
- Quando la disciplina di una prova orale prescrive che i casi pratici siano predisposti in numero doppio rispetto ai candidati, tale previsione individua un minimo quantitativo e non impedisce alla commissione di predisporre un numero maggiore di quesiti, purché siano rispettate la par condicio e la casualità del sorteggio.
- La valutazione della commissione esaminatrice sulla capacità di comprendere e risolvere un caso pratico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà o altri vizi macroscopici; l'indicazione dell'incapacità di individuare le norme applicabili può motivare negativamente anche gli ulteriori parametri collegati alla preparazione e all'esposizione.
- La pregressa esperienza professionale e le precedenti conferme non rendono irrilevante una nuova procedura valutativa finalizzata a verificare le capacità dimostrate nel colloquio attuale, quando la legge e gli atti attuativi prevedono espressamente tale prova.
- Il termine assegnato dalla legge all'amministrazione per adottare misure organizzative è ordinatorio, e non determina la perdita del potere, quando la disposizione non preveda espressamente né implicitamente una conseguenza decadenziale, dissolutoria o l'attivazione di uno specifico rimedio per il suo superamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →