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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13911/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Camerini impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di revisione della sentenza del Tribunale di Pavia (20/02/2020) con cui era stato dichiarato colpevole di appropriazione indebita aggravata. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione: 1) era pleonastico indicare nell'istanza che la sentenza fosse definitiva poiché questo sarebbe presupposto necessario di ogni revisione; 2) la procura speciale era sottoscritta digitalmente e inviata da PEC, quindi la firma sarebbe autenticata; 3) la querela ritenuta rilevante ai fini della procedibilità sarebbe tardiva.

La decisione

La Corte di appello è stata ritenuta corretta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Motivi dell'inammissibilità: 1) mancanza di prova dell'irrevocabilità (passaggio in giudicato) della sentenza oggetto di revisione, poiché il ricorrente non ha documentato la data di definitività; 2) la firma digitale e l'invio da PEC della procura non equivalgono all'autenticazione della sottoscrizione del condannato da parte del difensore; 3) l'eccezione sulla procedibilità a querela era manifestamente infondata: la disciplina che rende il reato procedibile a querela era già entrata in vigore nel 2018 e non costituisce fatto nuovo idoneo alla revisione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., essendo il ricorso proposto con colpa rilevante. Sentenza emessa il 21/01/2022 con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per aver proposto un ricorso inammissibile per colpa.

  • Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata per affermare che la proposizione di un ricorso che determina l'inammissibilità può comportare responsabilità e sanzioni per colpa.

  • Disciplina sulla procedibilità a querela entrata in vigore nel 2018

    La Corte ha ritenuto che la modifica normativa che ha reso il reato procedibile a querela era già vigente prima della sentenza del 2020; pertanto non costituisce fatto nuovo idoneo a fondare una revisione e la questione doveva essere dedotta in impugnazione o nel giudizio e non in revisione in mancanza di prove nuove.

Massime di principio

  • In una istanza di revisione occorre comprovare il carattere definitivo della sentenza oggetto di revisione: indicare semplicemente che la sentenza è definitiva senza documentarne il passaggio in giudicato è insufficiente.
  • La sottoscrizione digitale del soggetto interessato e l'invio da PEC non sostituiscono l'autenticazione prevista quando la procedura richiede la firma autenticata dal difensore; rispettare le formalità di autenticazione richieste è essenziale.
  • Vizi di diritto o di procedibilità anteriori alla sentenza e conoscibili al tempo del processo o dell'impugnazione devono essere sollevati in sede d'impugnazione e non in revisione, salvo l'esistenza di "prove nuove" sopravvenute che giustifichino la riapertura del giudizio.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o formalmente carenti comporta il rischio di condanna alle spese e, se deriva colpa rilevante, di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare preventivamente la fondatezza e la completezza documentale prima di proporre la revisione.
  • Quando si prepara una istanza di revisione è buona prassi: documentare il passaggio in giudicato, allegare documenti che attestino l'autenticità delle procure secondo le forme richieste, e verificare che eventuali modifiche legislative rilevanti siano sopravvenute rispetto alla sentenza e costituiscano realmente "fatti nuovi".

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