Cassazione Penale, Sentenza n. 42392/2024 del 19/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'appello di Carpignano contro la sentenza di condanna (26/03/2023) è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. perché non era allegata, all'atto di impugnazione, la dichiarazione o elezione di domicilio richiesta per la notificazione del decreto di citazione a giudizio. In cassazione il difensore ha eccepito che la prescrizione non è applicabile perché l'imputato è ininterrottamente detenuto presso la Casa di reclusione di Turi dal 23/07/2021, sicché la notificazione deve avvenire a mani proprie nel luogo di detenzione e l'adempimento formale sarebbe privo di effetto, oltre a ledere il diritto d'accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato. Ha constatato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di deposito della dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p. non opera quando l'imputato è detenuto, perché in tal caso la notificazione va effettuata mediante consegna a mani presso il luogo di detenzione. Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, per il giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Prevede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione per la notificazione del decreto di citazione a giudizio; la Corte di Cassazione ha interpretato che tale adempimento non si applica quando l'imputato è detenuto, perché la notificazione deve essere eseguita a mani proprie nel luogo di detenzione.
art. 33, comma 1 lett. d), d.lgs. 10/10/2022 n. 150
Norma che ha introdotto l'obbligo di deposito della dichiarazione/e elezione di domicilio con l'atto di impugnazione; la Corte osserva che, pur essendo stata tale disposizione successivamente abrogata dalla L. 9/8/2024 n. 114, la sua applicazione non può ostacolare il diritto di accesso alla giustizia del detenuto e dunque non si può pretendere l'adempimento nei casi di detenzione.
art. 6 CEDU
Tutela il diritto ad un equo processo e l'accesso effettivo alla giustizia; la Corte ha ritenuto che l'applicazione dell'obbligo formale al detenuto finirebbe per violare questo diritto.
Sezioni Unite, sent. n. 12778 del 27/02/2020
Principio secondo cui la notificazione agli imputati detenuti deve essere eseguita mediante consegna a mani presso il luogo di detenzione, con conseguente irrilevanza della dichiarazione o elezione di domicilio anche se l'imputato è detenuto per altra causa.
Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023 (Savoia) e altre pronunce richiamate
Giurisprudenza di legittimità conforme che afferma l'inapplicabilità dell'obbligo di deposito della dichiarazione/e elezione di domicilio quando l'imputato è detenuto, per le ragioni di tutela dell'accesso effettivo alla giustizia e della notificazione diretta in carcere.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma penale richiamata in relazione alla condanna di primo grado (reato per cui l'imputato era stato condannato); citata come riferimento al procedimento di merito oggetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Quando l'appellante è in stato di detenzione, il requisito del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto di impugnazione non può essere fatto valere per dichiarare inammissibile l'appello, perché la notificazione deve essere eseguita a mani nel luogo di detenzione.
- La previsione formale di nuove cause di inammissibilità non può avere efficacia se, nella pratica, impedisce l'esercizio effettivo del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia tutelato dall'art. 6 CEDU.
- La prova dello stato di detenzione (luogo e continuità della detenzione) è determinante per contestare un'eccezione di inammissibilità per mancata elezione di domicilio; il difensore dovrebbe documentarla già nell'atto di impugnazione o nel successivo contraddittorio.
- La notificazione di atti processuali all'imputato detenuto va effettuata mediante consegna a mani presso la struttura detentiva, e ciò rende superfluo l'adempimento della dichiarazione/elezione di domicilio anche se la detenzione è per altra causa.
- Se un giudice di merito dichiara inammissibile l'appello per tali vizi formali pur essendo il ricorrente detenuto, la cassazione è una via efficace per ottenere l'annullamento della pronuncia e il rinvio o la trasmissione per la valutazione di merito.
- Le modifiche legislative che introducono requisiti formali devono essere interpretate e applicate in modo compatibile con i diritti fondamentali; in caso di contrasto prevale la protezione dell'accesso effettivo alla giustizia.
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