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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 4644 - Comm. Trib. Prov. Milano

IRAP - Applicabilità - Presupposto di imposta - Attività professionale - Autonoma organizzazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa. La mera disponibilità o utilizzazione di due studi professionali non dimostra, di per sé, l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Nel caso concreto, il medico non disponeva di collaboratori o dipendenti e l'attività era fondata essenzialmente sul suo personale apporto professionale, indispensabile per la produzione del reddito. Pertanto mancava il presupposto impositivo dell'IRAP.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'applicazione dell'IRAP, sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. L'Amministrazione riteneva invece che tale requisito potesse desumersi dallo svolgimento dell'attività professionale in due studi diversi.

Norme richiamate

  • IRAP - presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'applicabilità dell'imposta sulle attività produttive presuppone che l'attività economica sia connotata dal requisito dell'autonoma organizzazione.

    L'IRAP non è dovuta dal professionista quando l'attività è svolta senza una struttura organizzativa autonoma rispetto al lavoro personale del titolare.

  • Disciplina IRAP sulle attività professionali

    Per i professionisti, l'imposta richiede una struttura organizzata capace di potenziare l'attività oltre il mero apporto personale. L'assenza di dipendenti e collaboratori costituisce un elemento rilevante per escludere il presupposto.

Massime di principio

  • La mera presenza di più sedi, studi o locali non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
  • Per i professionisti è necessario verificare se l'attività produca reddito principalmente grazie all'organizzazione di beni e persone oppure grazie all'apporto personale e insostituibile del titolare.
  • L'assenza di dipendenti e collaboratori è un indice significativo dell'assenza di autonoma organizzazione, anche se deve essere valutata insieme agli altri elementi concreti.
  • Quando la natura dell'attività richiede necessariamente l'intervento personale del professionista, l'IRAP può essere esclusa se non emergono ulteriori fattori organizzativi autonomi e rilevanti.

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